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Continuano le incertezze sulle dimissioni di fatto – la decisione del Tribunale di Bergamo

12 Dicembre 2025

Con sentenza n. 837/2025 il Tribunale di Bergamo si inserisce nell’acceso dibattito tra giurisprudenza e prassi amministrativa (cfr. precedente news del 25.11.2025), sposando la tesi ministeriale e così creando una spaccatura nell’(uniforme) interpretazione fornita dai giudici milanesi e trentini.

Si ricorderà infatti che il fulcro del contrasto interpretativo riguarda principalmente l’individuazione del “termine previsto dal contratto collettivo”, locuzione – prevista dall’art. 26 co. 7-bis d.lgs. 151/2015 (introdotto dal Collegato Lavoro) – che ha creato non poche difficoltà, dando luogo a due letture contrapposte:

– il Ministero del Lavoro ha evidenziato che il termine previsto dal ccnl per sanzionare l’assenza ingiustificata con la sanzione del licenziamento non è applicabile per qualificare un recesso come “dimissioni di fatto”, dovendo la contrattazione collettiva introdurre a tal fine una specifica che preveda, comunque, un termine non inferiore a 15 giorni;

– la giurisprudenza di merito, fino alla decisione del Tribunale di Bergamo, era stata coesa nel sostenere che il termine contrattuale a cui la norma fa riferimento fosse quello già fissato dai ccnl per sanzionare l’assenza ingiustificata con il licenziamento disciplinare. Secondo questa tesi, il termine di 15 giorni avrebbe una natura meramente residuale, essendo applicabile esclusivamente nel caso in cui manchi una specifica previsione contrattuale in materia disciplinare. Il Tribunale di Milano ha infatti fortemente contrastato l’interpretazione ministeriale, definendola come “frutto di una lettura parziale e decontestualizzata della norma”, e affermando che il Legislatore, rinviando alla contrattazione collettiva, ha voluto valorizzare l’accordo delle parti sociali sulla gravità dell’assenza semplicemente “mutando la qualificazione giuridica degli effetti di tale condotta” da presupposto per un licenziamento a manifestazione della volontà di recesso del lavoratore.

Ecco che, però, il Tribunale di Bergamo, distanziandosi dagli altri giudici, decide di accogliere in pieno la tesi ministeriale.

Il caso esaminato dal giudice bergamasco riguardava un lavoratore rimasto assente ingiustificato per 12 giorni di calendario, assenza che aveva portato il datore di lavoro a considerare il rapporto risolto per fatti concludenti.

Il Tribunale di Bergamo ha tuttavia ritenuto inefficace la risoluzione del rapporto, fondando il proprio ragionamento su una chiara distinzione tra il licenziamento per assenza ingiustificata e le dimissioni di fatto. Lo stesso ha infatti affermato che “non è applicabile – contrariamente a quanto ritenuto dalla datrice di lavoro – il termine previsto dal CCNL al fine di legittimare il datore di lavoro alla sanzione del licenziamento per assenza ingiustificata”, evidenziando la diversa finalità dei due istituti.

Il termine sancito dal contratto collettivo per il licenziamento ha la funzione di “individuare la misura della gravità dell’inadempimento che le parti collettive ritengono sufficiente a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto lavorativo, con conseguente possibilità per il datore di lavoro di procedere alla sanzione disciplinare, con le garanzie procedurali ex l. 300/1970”, mentre il termine previsto per le dimissioni di fatto ha invece il fine di “individuare la misura in cui il comportamento del lavoratore che continuativamente non si presenti a rendere la prestazione per la giornata lavorativa, possa generare la presunzione di una volontà del lavoratore di sciogliere il rapporto”.

Ragionando su questa distinzione e sposando l’interpretazione del Ministero, il giudice bergamasco ha affermato che l’operatività della presunzione di dimissioni “peraltro non assistita dalle penetranti garanzie ex l. 300/1970, richieda un termine ben più lungo di quello generalmente previsto dai CCNL ai fini del licenziamento disciplinare, che sia idoneo a rendere inequivocabile il disinteresse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto”.

La decisione in esame chiarisce poi che i 15 giorni previsti dalla legge devono essere intesi come giorni lavorativi e non di calendario, sottolineando che la disposizione normativa parla di “assenza ingiustificata”, qualificabile come una condotta che si realizza quando un lavoratore – tenuto a rendere la prestazione – non si presenta in servizio in un giorno, per l’appunto, lavorativo.

La sentenza del Tribunale di Bergamo cambia quindi radicalmente il paradigma: se fino ad ora si era delineato un netto contrasto tra la prassi amministrativa e la giurisprudenza di merito, la decisione del giudice bergamasco crea un’evidente spaccatura all’intero della stessa magistratura.

Questo non può che portare a suggerire ai datori di lavoro di assumere una posizione prudente, in quanto diversamente ci si esporrebbe al rischio di contenziosi dagli esiti del tutto imprevedibili.

Ciò quantomeno fino alla definizione di un orientamento giurisprudenziale consolidato, auspicandosi comunque un intervento chiarificatore da parte del Legislatore (anche – e soprattutto – sulla possibilità della contrattazione collettiva di prevedere un termine inferiore a 15 giorni).

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