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Naspi e violenza di genere. Le dimissioni per giusta causa nel messaggio INPS n. 2540/2026

11 Agosto 2026

Con il messaggio n. 2540 del 3.08.2026, l’Inps interviene su un tema fortemente rilevante non solo a livello giuridico, ma anche sociale: il riconoscimento della Naspi in favore di soggetti che, vittime di violenza di genere o di atti persecutori, si trovano costretti a rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro.

Il punto di partenza è la disciplina dettata dall’articolo 3 d.lgs. 22/2015, che circoscrive il diritto all’indennità di disoccupazione alle sole ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, tra le quali rientrano le dimissioni per giusta causa.

La questione del carattere involontario delle dimissioni rassegnate per cause esterne al rapporto di lavoro è stata affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 269 del 17-24.06.2002, la quale ha stabilito che “In presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l’atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell’art. 38 della Costituzione, involontario”.

Si tratta di un passaggio fondamentale, in quanto il discrimine non riguarda il soggetto che formalmente recede dal rapporto, bensì la causa che ha determinato detto recesso. Anche se questa è riconducibile al comportamento di un terzo, o comunque a circostanze oggettive che rendono insostenibile la prosecuzione del rapporto, il licenziamento e le dimissioni, sul piano della tutela previdenziale, devono essere equiparate.

Sulla materia è successivamente intervenuta la Corte di cassazione con sentenza n. 11051 del 28.05.2015, precisando che la giusta causa può derivare anche da sopravvenute condizioni di salute del lavoratore, a prescindere dall’individuazione di un inadempimento contrattuale del datore di lavoro (o comunque di una sua condotta colposa) o di un comportamento di terzi. L’elemento determinante, secondo la Cassazione, è che si rinvengano nella fattispecie caratteristiche di oggettiva gravità, tali da rendere – non sulla base di una mera percezione soggettiva del lavoratore – incompatibile la prosecuzione del rapporto lavorativo.

In questo quadro giurisprudenziale, trovandosi a dover esaminare casi di lavoratrici vittime di stalking e violenza di genere che avevano rassegnato le dimissioni, l’Inps ha rimesso la questione al Ministero del Lavoro, chiedendo se tali fattispecie potessero essere ricondotte alla nozione di giusta causa ex art. 2119 c.c., con conseguente diritto di accesso – in presenza degli ordinari requisiti – alla Naspi.

Investito della questione, il Ministero – anche sulla base della raccomandazione Rec(2002)5 del 30.04.2002 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, avente a oggetto la protezione delle donne dalla violenza – ha condiviso un’interpretazione estensiva della norma codicistica, osservando che la Naspi non può riguardare le sole vicende accadute all’interno dell’ambiente di lavoro in senso stretto. Infatti, l’obiettivo dell’art. 3 d.lgs. 22/2015 è quello di tutelare chi perde involontariamente la propria occupazione, essendo pertanto compatibile con situazioni in cui l’elemento impeditivo della prosecuzione del rapporto sia esterno all’ambiente lavorativo, purché si rifletta concretamente sull’impossibilità di svolgere la propria attività.

Su tali basi, con il messaggio 2540/2026 l’Istituto Previdenziale afferma che il verificarsi di atti persecutori o di forme di violenza di genere nei confronti della lavoratrice o del lavoratore, ancorché provenienti da soggetti estranei all’ambiente professionale, può integrare la situazione di oggettiva impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro richiesta dall’art. 2119 c.c., con conseguente accesso alla Naspi.

Il citato messaggio, tuttavia, esclude esplicitamente qualsiasi meccanismo di riconoscimento automatico. La mera sussistenza di episodi di violenza o di stalking, ove non correlati all’attività lavorativa, non è di per sé sufficiente a giustificare l’accesso alla prestazione, occorrendo invece la presenza (da verificare caso per caso) di chiare, oggettive e documentate situazioni di fatto che, da un lato, siano idonee a ripercuotersi sull’equilibrio psicofisico della vittima in modo da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa in corso e, dall’altro, si pongano in stretta correlazione con le sue abitudini lavorative (ad esempio, persistenti atti persecutori o molestie subite lungo il tragitto abitualmente percorso per recarsi al lavoro).

In tali ipotesi, sostiene l’Inps, la cessazione del rapporto non può essere considerata frutto di una libera determinazione, ma costituisce un recesso derivante dalla necessità di salvaguardare la propria incolumità personale e, in quanto tale, idoneo a integrare una giusta causa di dimissioni per fatto del terzo.

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