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Per la Naspi non è sufficiente il solo trasferimento. È necessaria l’illegittimità della decisione datoriale

15 Maggio 2026

La distanza geografica, da sola, non è sufficiente a configurare una giusta causa di dimissioni a seguito di trasferimento e, di conseguenza, a far sorgere il diritto alla Naspi.

Questa l’interpretazione fornita dalla Cassazione con ordinanza n. 10559/2026.

Il caso trae origine dalla decisione di un lavoratore di rassegnare le dimissioni dopo che il suo datore di lavoro ne aveva disposto il trasferimento dalla sede di Genova a quella di Catania. A seguito delle dimissioni, il lavoratore ha presentato domanda per ottenere la Naspi, la quale è stata tuttavia respinta dall’Inps.

Mentre il Tribunale aveva rigettato il ricorso del lavoratore, la Corte d’Appello di Genova aveva riconosciuto il diritto alla prestazione previdenziale, ritenendo che il trasferimento a una distanza così considerevole (ben oltre i 50 km dalla residenza) costituisse di per sé una “grave situazione oggettiva che non consentiva la prosecuzione del rapporto”, integrando quindi una giusta causa di recesso, a prescindere dalla sussistenza di un inadempimento datoriale.

La vicenda è così giunta davanti la Suprema Corte a seguito del ricorso presentato dall’Inps, che sosteneva che il riconoscimento della Naspi in caso di dimissioni per giusta causa presuppone un grave inadempimento datoriale; secondo l’Istituto, la Corte territoriale avrebbe dovuto quindi verificare se il trasferimento fosse illegittimo, ossia privo delle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” richieste dall’art. 2103 c.c.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Inps, delineando un principio destinato a far discutere. I giudici di Legittimità hanno infatti chiarito che, ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 22/2015, la Naspi riconosciuta in caso di dimissioni per giusta causa presuppone il preventivo accertamento di un comportamento del datore di lavoro talmente grave da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, come previsto dall’art. 2119 c.c.

La Corte ha affermato che l’involontarietà della disoccupazione (condizione richiesta per l’accesso alla Naspi) non sussiste se il lavoratore rinuncia spontaneamente al proprio posto di lavoro pur avendo la possibilità di proseguire il rapporto. Nel caso di un trasferimento, se questo è legittimo perché fondato su valide ragioni aziendali, l’astratta possibilità di continuare il rapporto – seppur in una sede diversa – esiste. In tal caso, le dimissioni del lavoratore, anche se motivate da gravi difficoltà personali e logistiche, vengono considerate una scelta volontaria che preclude l’accesso alla Naspi.

La Cassazione adotta quindi un approccio rigoroso, che rischia però di avere pesanti ripercussioni sociali, spostando peraltro l’onere della prova interamente sul lavoratore che non può più limitarsi a dimostrare l’oggettiva difficoltà o l’insostenibilità del trasferimento, ma deve contestare e provare in giudizio l’illegittimità della decisione aziendale. È evidente che si tratta di una prova spesso particolarmente difficile da fornire, in quanto le ragioni tecniche, organizzative e produttive rientrano nella sfera di conoscenza e disponibilità esclusiva del datore di lavoro.

Si tratta di un’interpretazione ancorata alla formale legittimità del provvedimento datoriale, che lascia tuttavia in secondo piano le condizioni del lavoratore (costi del trasferimento, ricerca di una nuova abitazione, legami familiari, ecc.), costretto a far fronte – del tutto involontariamente – a uno stravolgimento della propria vita professionale, personale e familiare.

La decisione della Corte è in linea con la posizione dell’Istituto previdenziale, che non ha mai ricondotto il diritto alla Naspi alle dimissioni per giusta causa conseguenti al rifiuto al trasferimento oltre i 50 km o gli 80 minuti di percorrenza con i mezzi pubblici.

Detta posizione è stata ribadita dall’Inps con circolare n. 98/2025, dove è chiarito che “Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa rientra anche quella relativa alle dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro”.

Per espressa previsione dell’Ente previdenziale, tuttavia, la Naspi è dovuta in caso di risoluzione consensuale per le medesime ragioni (cfr. messaggio n. 369/2018).

Ed è qui il paradosso: riservare un diverso trattamento ad ipotesi del tutto analoghe e il cui effetto è il medesimo, ossia la perdita dell’occupazione frutto di una decisione non spontanea e volontaria, ma imputabile a un terzo.

Una simile disparità ha davvero senso? La giurisprudenza di merito si stava orientando per una risposta negativa a tale domanda, riconoscendo il diritto alla Naspi anche in caso di dimissioni “per trasferimento oltre 50 km” a prescindere dalle giustificazioni addotte dal datore di lavoro (cfr. ad esempio, Trib. Arezzo 575/2025 e Trib. Torino 429/2023 e C. App. Genova 50/2025, cassata dai Giudici con l’ordinanza in commento).

Tale conclusione, però, non ha convinto la Cassazione.

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