28 Luglio 2026
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22187 del 28 giugno 2026, è tornata a pronunciarsi sul tema del licenziamento illegittimo e tutela reintegratoria, chiarendo le ipotesi in cui il datore di lavoro può recuperare l’indennità sostitutiva del preavviso già corrisposta al lavoratore.
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta dal datore di lavoro avverso il precetto notificato dal lavoratore il quale, ottenuta una sentenza definitiva di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18 della legge n. 300/1970, lamentava che la Società avesse trattenuto una parte delle somme dovute, compensandole con l’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta al momento del licenziamento.
I Giudici di merito avevano ritenuto illegittima tale compensazione, osservando che il datore di lavoro avrebbe dovuto far valere il proprio credito nel giudizio di impugnazione del licenziamento e non successivamente, nella fase esecutiva.
La Suprema Corte ha invece ribaltato tale impostazione.
Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’indennità sostitutiva del preavviso presuppone la definitiva cessazione del rapporto di lavoro, la Cassazione ribadisce che tale istituto è ontologicamente incompatibile con la tutela reintegratoria.
La pronuncia che dispone la reintegrazione, infatti, ricostituisce il rapporto di lavoro e fa venir meno il presupposto giuridico che aveva legittimato il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Proprio da tale incompatibilità discende il punto centrale della decisione.
Il diritto del datore di lavoro alla restituzione dell’indennità non costituisce un credito preesistente al giudizio, ma nasce esclusivamente quale effetto della sentenza che dispone la reintegrazione.
Il credito restitutorio sorge solo nel momento in cui il rapporto di lavoro viene giuridicamente ricostituito e non può considerarsi anteriore alla formazione del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di reintegrazione.
La Corte valorizza, quindi, il momento genetico del credito restitutorio, affermando che esso costituisce un fatto sopravvenuto rispetto al giudicato e, come tale, può essere opposto in sede di esecuzione.
L’ ordinanza richiama il consolidato principio secondo cui la compensazione, quale fatto estintivo dell’obbligazione, può essere dedotta nell’opposizione all’esecuzione quando il credito fatto valere in compensazione sia sorto successivamente alla formazione del titolo giudiziale. Diversamente, ove il controcredito sia anteriore al giudicato, esso avrebbe dovuto essere dedotto nel giudizio di cognizione, risultando altrimenti precluso dall’efficacia del giudicato stesso (Cass. n. 9912/2007).
L’interesse della decisione risiede proprio nell’aver chiarito che il diritto alla restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso non nasce con il licenziamento, ma trae origine esclusivamente dalla successiva declaratoria giudiziale di illegittimità del recesso accompagnata dall’ordine di reintegrazione.
È soltanto quest’ultima, infatti, a determinare l’incompatibilità tra la permanenza dell’indennità sostitutiva del preavviso e la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Per tale ragione il datore di lavoro non è tenuto a proporre, nel giudizio di impugnazione del licenziamento, una preventiva domanda restitutoria avente ad oggetto l’indennità sostitutiva del preavviso.
Il relativo credito, sorgendo solo con la reintegrazione, può essere fatto valere anche nella successiva fase esecutiva mediante compensazione con le somme spettanti al lavoratore in esecuzione della sentenza.