28 Maggio 2026
Con la recente ordinanza n. 13731 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla validità del licenziamento irrogato tramite mail ordinaria.
La decisione si inserisce nel solco giurisprudenziale sempre più attento al principio della conoscibilità effettiva dell’atto di recesso rispetto al formalismo dei mezzi utilizzati per portarlo a conoscenza del lavoratore.
Già in passato, ad esempio, aveva destato clamore una pronuncia del Tribunale di Catania del 27 giugno 2017 con la quale era stato dichiarato pienamente legittimo il licenziamento comminato ad una lavoratrice via whatsapp, ossia tramite l’applicazione di messaggistica istantanea.
All’epoca il Tribunale di Catania aveva precisato che «il recesso intimato mezzo “whatsapp” … appare infatti assolvere l’onere della forma scritta trattandosi di documento informatico che parte ricorrente ha con certezza imputato al datore di lavoro, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale».
Ebbene, con la recente pronunzia, i giudici di legittimità hanno confermato tale interpretazione accertando la legittimità di un licenziamento comunicato dal datore di lavoro all’indirizzo di posta elettronica del lavoratore che quest’ultimo aveva prontamente contestato dando, pertanto, evidenzia di averlo ricevuto.
Il licenziamento, infatti costituisce un atto unilaterale recettizio che produce effetto nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario.
Secondo la Corte, quindi, la comunicazione via mail ordinaria può ritenersi idonea quando vi sia la prova che il lavoratore abbia effettivamente ricevuto e conosciuto il contenuto del messaggio, dimostrando che ciò che rileva è la verifica della ricezione e non già il formalismo della modalità con cui lo stesso viene reso noto.
Per di più, nel caso deciso di recente dalla Corte di cassazione, il lavoratore fondava la propria contestazione sul fatto che proprio il ccnl applicato al rapporto di lavoro prevedesse la comunicazione del licenziamento tramite pec ovvero raccomandata a/r.
Ebbene, la Cassazione ha chiarito che l’art. 2 della legge 604/1966 richiede esclusivamente la forma scritta del licenziamento e non ne disciplina la particolare modalità di comunicazione, con la conseguenza che – una volta rispettata la forma scritta e raggiunta la prova della sua conoscenza da parte del lavoratore – non è rilevante la modalità con cui l’atto viene trasmesso.
Inoltre, secondo i giudici di legittimità, la norma del ccnl richiamata dal lavoratore nelle proprie difese non introduce una forma “convenzionale” rilevante ai sensi dell’art. 1352 c.c. ma si limita a disciplinare la forma trasmissiva dell’atto di licenziamento.
In definitiva la Cassazione, nel caso di specie, ha confermato la legittimità del licenziamento in virtù del fatto che non fosse contestabile la sua ricezione da parte del lavoratore.
Tale principio non implica una liberalizzazione indiscriminata del licenziamento via mail ma semplicemente conferma la centralità della prova della sua ricezione ai fini della validità dell’atto.