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Una (attesa) novità del “Collegato Lavoro”: le dimissioni “per fatti concludenti”

20 Dicembre 2024

Nella seduta dell’11 dicembre 2024, il Senato ha approvato definitivamente il ddl “lavoro” collegato alla legge di bilancio, contenente alcune importanti novità in materia di gestione del personale.

Una delle principali è l’introduzione delle dimissioni dovute all’assenza ingiustificata e protratta per diversi giorni del lavoratore, utile a superare gli ostacoli imposti anche dalla disciplina del “Jobs Act” che preclude la possibilità di considerare valide le dimissioni rese in una modalità differente da quella telematica oppure nell’ambito di un accordo in sede protetta.

Ormai da diversi anni, anche in epoca antecedente ai rigidi formalismi introdotti dalla vigente normativa per rendere le dimissioni, spesso alcuni datori di lavoro si trovano innanzi a situazioni di “impasse” causate da dipendenti che, senza fornire alcuna comunicazione e giustificazione, fanno perdere le loro tracce non recandosi più sul luogo di lavoro.

In tali casi, l’unica via d’uscita è il licenziamento del dipendente all’esito di una procedura disciplinare, non potendo, almeno sino ad oggi, considerare tale comportamento come indice della volontà del lavoratore di dimettersi.

In tale contesto, non sono infrequenti i comportamenti fraudolenti di alcuni dipendenti che, anziché dimettersi perdendo così il diritto alla NaSpI, si assentano ingiustificatamente per diversi giorni continuativi dal luogo di lavoro, allo scopo di essere attinti da un provvedimento espulsivo necessario per l’accesso al suddetto ammortizzatore sociale.

Tale condotta, oltre ad essere controproducente per le casse dell’INPS, si traduce anche in un costo per i datori di lavoro, costretti a pagare il “ticket NaSpI”.

Per tali ragioni, è stata salutata con assoluto favore la scelta del Legislatore di porre fine a simili condotte, proponendo di introdurre il comma “7-bis” all’art. 26 del d.lgs. 151/2015, norma che regolamenta le dimissioni volontarie.

Il disegno di legge prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal ccnl applicato al rapporto di lavoro oppure, in mancanza di una previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il rapporto lavorativo potrà intendersi risolto per volontà del dipendente, senza necessità di rendere le dimissioni telematiche.

In tal caso, il datore di lavoro è onerato a darne comunicazione all’Ispettorato del Lavoro terriorialmente competente, che potrà svolgere le opportune verifiche.

Il Legislatore, a chiusura della disposizione, ha previsto una sorta di clausola di salvaguardia a tutela dei dipendenti, disponendo che quanto sopra non trovi applicazione nell’ipotesi in cui il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

Sebbene la suddetta disposizione non ponga particolari problemi interpretativi, si auspica che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non tardino ad arrivare i chiarimenti ministeriali quantomeno sull’obbligatorietà (o meno) di considerare l’assenza ingiustificata del lavoratore sintomo della volontà di risolvere il rapporto di lavoro.

A tal riguardo, sarebbe opportuno che vengano fornite tempestive delucidazioni sulla possibilità per i datori di lavoro di continuare a licenziare i lavoratori ingiustificatamente assenti, non precludendo così a quest’ultimi di accedere alla NaSpI, in alternativa alla possibilità di optare – come previsto dal disegno di legge – per la comunicazione, all’ITL competente, della risoluzione del rapporto lavorativo per volontà del dipendente.

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