14 Febbraio 2025
Con sentenza n. 30551 del 27 novembre 2024, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul licenziamento per simulata malattia del lavoratore e sul valore dei certificati medici presentati a giustificazione della relativa assenza.
Nel caso sottoposto ai giudici di legittimità, il licenziamento era stato ritenuto illegittimo dalla Corte territoriale sul presupposto che il datore di lavoro, pur avendo contestato l’effettiva sussistenza della malattia (fornendone la prova attraverso diversi mezzi), non avesse tuttavia proposto querela di falso con riguardo alla certificazione medica prodotta dal lavoratore.
Sul punto, la Suprema Corte ha ricordato come – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio sanitario nazionale per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza.
Tuttavia, “tale fede privilegiata non si estende ai giudizi valutativi che il sanitario ha espresso in occasione del controllo in ordine allo stato di malattia e all’impossibilità temporanea della prestazione lavorativa”.
Pertanto, precisano gli Ermellini, “ha errato la Corte territoriale, a fronte della contestazione disciplinare irrogata dalla società” ad asserire “che per contestare l’esattezza d’una diagnosi sia necessaria una querela di falso del certificato medico”, atteso che tali giudizi, pur dotati di un elevato grado di attendibilità in ragione della qualifica funzionale e professionale del pubblico ufficiale (e dotati, quindi, di una particolare rilevanza sotto il profilo dell’art. 2729 c.c.), consentono al giudice di considerare anche elementi probatori di segno contrario acquisiti nel processo, ai fini dell’accertamento della simulazione dello stato di malattia.
Di conseguenza, ove il datore di lavoro abbia acquisito elementi di prova che facciano dubitare dell’esistenza dello stato morboso addotto dal lavoratore per giustificare la propria assenza dal servizio, potrà procedere al licenziamento del dipendente anche in presenza di un certificato medico che attesti l’esistenza della malattia e senza necessità di proporre querela di falso avverso la predetta certificazione. In simili casi, in realtà, il vero problema è costituito dalla mancata conoscenza della diagnosi contenuta nel certificato da parte del datore di lavoro, a cui è comunicata solo la prognosi, per cui è difficile acquisire prove della effettiva simulazione della malattia, atteso che alcuni comportamenti del lavoratore (anche ludici) possono essere – a posteriori – giudicati compatibili con la patologia indicata nel certificato, invalidando così il recesso.