10 Settembre 2024
La Cassazione, con ordinanza n. 21299 del 30 luglio 2024, offre una interpretazione piuttosto ampia dell’estensione ai dirigenti delle procedure di licenziamento collettivo.
La legge n. 161/2014, allo scopo di evitare sanzioni da parte dell’UE, aveva previsto l’applicazione della normativa sulle riduzioni di personale (art. 4 l. 223/1991) anche al personale dirigenziale, superando quindi il precedente assetto che limitava tali tutele solo agli operai, agli impiegati ed ai quadri.
Sussistevano, tuttavia, alcune serie perplessità sul campo d’applicazione della disposizione, visto che la norma, letteralmente, sembrava spiegare i propri effetti solo nei casi di licenziamento durante o al termine della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e non, invece, nelle ipotesi in cui – senza il preventivo ricorso all’integrazione salariale straordinaria – il datore di lavoro si trovi ad attuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia.
Tale incertezza, è stata tuttavia risolta dalla Cassazione, la quale ha definito la questione in senso favorevole per i lavoratori. La Suprema Corte, infatti, ha superato l’interpretazione meramente letterale della disposizione, evidenziando che la normativa europea, cui il Legislatore italiano ha voluto conformarsi, non contiene alcuna distinzione tra licenziamenti al termine della CIGS ed altre ipotesi di riduzioni di personale.
La procedura in questione si applica anche ai dirigenti, a prescindere dal ricorso alla CIGS, ogniqualvolta il numero di lavoratori coinvolti nella riduzione di personale superi la già citata soglia prevista dalla legge.
Anche per tali lavoratori, quindi, occorre dar seguito alla complessa consultazione sindacale disciplinata dalla l. 223/1991.
Nonostante l’evidente finalità uniformatrice perseguita dal Parlamento (e, prima ancora, dall’UE), permangono ancora, tuttavia, alcune importanti differenze tra il personale dirigenziale e non.
Sul piano procedurale, infatti, la legge prevede che la posizione dei dirigenti venga affrontata nell’ambito di appositi incontri. Quanto alle sanzioni, inoltre, la tutela reintegratoria viene esclusa non solo nei casi di infrazione della procedura (come avviene, dopo la riforma Fornero, per tutti i lavoratori), ma anche nelle ipotesi in cui il licenziamento del dirigente sia dichiarato illegittimo per violazione dei criteri di scelta.
La l. 161/2014, ha infatti stabilito che “quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12 … o dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un’indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro”.
Di conseguenza, salvo che non rilevino eventuali cause di nullità, il dirigente non potrà invocare un eventuale diritto al ripristino del rapporto d lavoro, potendo unicamente chiedere un ristoro economico che, in assenza di diverse previsioni contrattuali, dovrà essere contenuto tra le 12 e le 24 mensilità.