29 Aprile 2026
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6988/2026 ha riaffermato un principio consolidato in materia di accesso alla NASpI, ponendo un freno a interpretazioni estensive che rischiavano di snaturare i presupposti dell’istituto.
La pronuncia, più che innovativa, si configura come un intervento chiarificatore volto a ristabilire l’ordine e la corretta applicazione del dato normativo, messo in discussione da alcune decisioni di merito.
Il fulcro della questione risiede nella natura dell’indennità di disoccupazione, prestazione nata per tutelare i lavoratori in stato di disoccupazione involontaria. Sono pertanto esclusi dal beneficio i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro per loro volontà, come nel caso delle dimissioni non assistite da giusta causa o della risoluzione consensuale (se non motivate da trasferimenti in sedi site oltre 50 km dalla residenza o raggiungibili in più di 80 minuti con i mezzi pubblici).
Si tratta di una regola generale alla quale il Legislatore ha comunque previsto alcune eccezioni, delineandole in modo tassativo.
Infatti, l’art. 3 co. 2 d.lgs. 22/2015 prevede che la NASpI è riconosciuta, oltre che per le dimissioni per giusta causa, anche “nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Affinché il lavoratore possa accedere all’indennità è infatti necessario che, prima di procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’azienda comunichi la sua intenzione all’ITL per un tentativo obbligatorio di conciliazione. Solo la risoluzione consensuale che si perfeziona in questo contesto procedurale – obbligatorio per i soli dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015 – è equiparata dalla legge a una perdita involontaria del posto di lavoro e dà diritto alla NASpI.
Nel caso in esame, una dipendente aveva sottoscritto con il proprio datore di lavoro un accordo di risoluzione consensuale in sede sindacale, con riconoscimento di un importo a titolo di incentivo all’esodo, nell’ambito di un piano di riorganizzazione aziendale per riduzione del personale.
I giudici di primo e secondo grado avevano riconosciuto il suo diritto alla NASpI, pur in assenza della procedura di cui all’art. 7 l. 604/1966. In particolare, la Corte d’Appello di Bologna aveva ritenuto di poter applicare in via analogica la disciplina dell’offerta di conciliazione “agevolata” prevista dall’art. 6 d.lgs. 23/2015, valorizzando la circostanza che la cessazione del rapporto era, di fatto, riconducibile a una scelta datoriale di riduzione del personale.
La Corte territoriale sosteneva che nella fattispecie era “possibile rinvenire alla base dell’accordo, come rilevato dal Tribunale, una scelta riorganizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale (…) l’accordo è intervenuto proprio in una sede contemplata dall’art. 2113, comma 4, c.c. e il nesso tra la risoluzione consensuale e la presupposta determinazione datoriale è stato correttamente individuato dal Tribunale, che ha collocato l’accordo “all’interno di tale quadro di esodi incentivati, che hanno come presupposto la cessazione del rapporto di lavoro tra i dipendenti interessati e l’Azienda”.
Una simile interpretazione è stata nettamente censurata dalla Cassazione che, con ordinanza n. 6988/2026, ha ribaltato la decisione di merito: in tema di riconoscimento dell’indennità di disoccupazione si deve procedere a un’applicazione rigorosa e letterale della normativa.
Il ragionamento dei Giudici si fonda, in primo luogo, sul principio del divieto al ricorso all’analogia in assenza di un vuoto normativo, come previsto dall’art. 12 delle preleggi; l’analogia, infatti, è applicabile solo quando manchi nell’ordinamento una specifica norma che regoli la concreta fattispecie, rendendosi così necessario porre rimedio a una lacuna normativa altrimenti non colmabile in sede giudiziaria.
Nel caso posto al loro esame non sussisteva alcun vuoto normativo, in quanto il citato art. 3 co. 2 d.lgs. 22/2015 disciplina espressamente e in modo restrittivo le ipotesi di risoluzione consensuale che danno accesso alla NASpI: un’estensione della tutela a situazioni diverse non può che rappresentare una forzatura interpretativa in alcun modo consentita.
La Suprema Corte ha poi rilevato che la risoluzione consensuale (anche se incentivata) costituisce una fattispecie del tutto diversa dalla conciliazione ex art. 6 d.lgs. 23/2015 poiché quest’ultima presuppone che il licenziamento sia già stato “effettivamente intimato” dal datore di lavoro. I Giudici hanno invece riscontrato che il licenziamento non è mai intervenuto, estinguendosi il rapporto unicamente per effetto di un accordo tra le parti.
La Cassazione non ha quindi introdotto un nuovo principio, ma ha ribadito che i presupposti per l’accesso alla NASpI non possono essere aggirati da interpretazioni estensive che valorizzino il contesto a discapito del requisito formale previsto dalla legge. Un accordo di risoluzione consensuale, anche se siglato in sede protetta e con la previsione di un incentivo economico, non è sufficiente a garantire l’indennità di disoccupazione qualora non si collochi all’interno delle specifiche e tassative procedure previste dalla normativa vigente.