6 Agosto 2024
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 18296, ha stabilito che il licenziamento per ostruzionismo è legittimo quando i comportamenti del lavoratore sono sistematici e intenzionali, dimostrando, nei fatti, la volontà di sabotare l’attività aziendale.
Il caso oggetto della pronuncia riguardava un lavoratore di una società di igiene urbana – con mansioni di autista, addetto al conferimento di rifiuti, trasportati da un Comune presso i centri di trattamento – al quale era stato contestato di non aver consegnato, dopo essere giunto al sito di destinazione e nonostante i ripetuti inviti del suo superiore, i rifiuti contenuti nel mezzo condotto, adducendo ragioni contradditorie (il ritardo nelle operazioni di sversamento e ragioni di salute) e rientrando con il camion carico in azienda, con la possibilità di esporre quest’ultima all’applicazione di sanzioni per violazione della normativa a tutela dell’ambiente.
La Corte d’Appello di Napoli riformava la sentenza di primo grado che aveva visto il lavoratore vittorioso, ritenendo invece legittimo il licenziamento per giusta causa e, tale conclusione, è stata avallata dalla Suprema Corte nell’ordinanza in commento.
I giudici di legittimità, inserendosi nel solco della giurisprudenza prevalente sul punto, hanno ricordato che la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni di un superiore, ma ricomprende qualsiasi comportamento idoneo a pregiudicare l’esecuzione e il corretto svolgimento di tali disposizioni (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1525/2024).
Inoltre, è stato ribadito come la giusta causa ex art 2119 c.c. debba rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, tenuto conto degli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del rapporto stesso, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto in relazione alle mansioni svolte dal dipendente, alla portata soggettiva del fatto in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell’elemento intenzionale del lavoratore (Cass. 13 maggio 2024, n. 12989).
In proposito, si evidenzia come l’atteggiamento ostruzionistico si manifesti ogni qual volta il dipendente pone in essere atteggiamenti e comportamenti orientati a rallentare o impedire il normale svolgimento delle attività aziendali, anche ostacolando il processo produttivo.
Per la Suprema Corte, dunque, la condotta posta in essere dal dipendente non poteva essere considerata come una mera insubordinazione diretta a pregiudicare l’esecuzione e il corretto svolgimento delle disposizioni dei superiori, ma si era in presenza “sotto il profilo soggettivo, di un comportamento articolato e complesso, di natura commissiva ed omissiva, che non può inquadrarsi nel mero rifiuto ad adempiere alle direttive dell’impresa ovvero in una correlata condotta finalizzata unicamente a pregiudicare il corretto svolgimento delle disposizioni aziendali, bensì in un atteggiamento volutamente ostruzionistico, non ragionevole e non disponibile, potenzialmente foriero di conseguenze pregiudizievoli e pericolose per la salute pubblica: in quanto tale, costituente senza dubbio una grave negazione del vincolo fiduciario”.