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Limiti nel licenziamento del lavoratore disabile.

12 Luglio 2024

Per il licenziamento dei lavoratori disabili assunti con il collocamento obbligatorio è necessario ricorrere alla Commissione ASL, di cui alla l. 104/1992, non solo in caso di inidoneità, ma anche quando il datore di lavoro decida di sopprimere il posto di lavoro e occorra verificare se il dipendente possa essere riutilizzato in azienda in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute. Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 18094 del 2 luglio 2024.

La principale normativa di riferimento in materia è la legge del 12 marzo 1999, n. 68, in virtù della quale il lavoratore disabile gode di una tutela speciale nel nostro ordinamento.

In altre parole, anche in ragione del principio di parità di trattamento, ai soggetti che siano stati avviati obbligatoriamente al lavoro sono applicate le disposizioni che regolano il rapporto per la generalità dei lavoratori seppur, evidentemente, con le opportune peculiarità sottese all’esigenza di garantire la tutela e la protezione del disabile.

Nel caso in esame, la Corte d’appello di L’Aquila, a conferma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato dalla Società nei confronti di un dipendente disabile – assunto obbligatoriamente in quanto iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 68/99 – per giustificato motivo oggettivo rappresentato dall’esternalizzazione del servizio di manutenzione.

La Corte d’appello aveva ritenuto che la possibilità di repêchage dovesse essere esclusa per le limitazioni imposte dal medico competente e per la mancanza di titolo per l’adibizione a mansioni diverse.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sull’argomento, in riforma delle sentenze di primo e di secondo grado, ha dichiarato l’illegittimità del recesso intimato nei confronti del disabile, in quanto la tutela delle persone con disabilità impone al datore di lavoro l’applicazione delle modalità procedurali previste dall’art. 10, co. 3, della l. n. 68/99, al fine di accertare la compatibilità delle mansioni

affidate al lavoratore con lo stato fisico dello stesso e valutare eventualmente un reinserimento nell’ambito aziendale attraverso i cd. accomodamenti ragionevoli, quali (a mero titolo esemplificativo) la riduzione dell’orario di lavoro ovvero una diversa organizzazione del lavoro con adibizione a mansioni meno gravose che, in ogni caso, non impongono un onere sproporzionato o eccessivo a carico dell’azienda, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, d.lgs. n. 216/03.

Al riguardo, l’accertamento della compatibilità delle mansioni da affidare al disabile con il suo stato di salute è specificatamente demandato alla speciale competenza della commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104/92.

Il rapporto di lavoro, infatti, può essere risolto soltanto nel caso in cui la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro.

Secondo la Corte di cassazione “la verifica di tali condizioni…è categoricamente riservata alla competenza della apposita commissione, che valuta le condizioni stesse in funzione della maggior tutela riservata ai disabili” (cfr., Cass. sent. n. 8450/14 e sent. n. 15269/12).

Tanto è vero che tale percorso vincolato dalla legge non può essere surrogato neanche dal giudizio di inidoneità alla mansione espresso dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria esercitata a mente del d.lgs. 81/08.

L’obiettivo è imporre una speciale protezione in favore del lavoratore disabile, finalizzata a ridurre i margini di apprezzamento discrezionale del datore di lavoro allorquando l’inidoneità alla mansione del dipendente ponga la questione dell’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, affidando ad un soggetto qualificato con caratteri di terzietà un peculiare giudizio tecnico (cfr., Cass. sent. n. 10576/17 e sent. n. 7524/17).

Tale tutela, pertanto, deve essere valorizzata anche nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sopprima il posto in cui è assegnato il disabile (per ragioni diverse dalla sua disabilità) e sorga, quindi, la questione della possibilità di reinserire comunque il lavoratore in azienda in mansioni compatibili con il suo stato di salute.

Compete sempre alla commissione medica verificare se il disabile assunto obbligatoriamente possa continuare a prestare servizio presso l’azienda; solamente nel caso in cui l’organo tecnico accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, il rapporto di lavoro potrà essere risolto (cfr., Cass. sent. n. 6497/21).

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