17 Ottobre 2025
Nel nostro ordinamento la disciplina del licenziamento del dirigente è più elastica rispetto a quella degli altri lavoratori in ragione del ruolo apicale rivestito dai dirigenti come si connota per elevati margini di autonomia e responsabilità.
Salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva, mentre per il licenziamento della generalità dei lavoratori è richiesta la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo e/o oggettivo, per i dirigenti è sufficiente che il recesso non sia privo di “giustificatezza”.
La Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 26609 del 2 ottobre 2025, torna a pronunciarsi sul concetto di “giustificatezza” del licenziamento del dirigente segnando un ulteriore passo verso una concezione flessibile, fondata sul vincolo fiduciario più che sull’entità dell’addebito.
Il caso esaminato riguarda un direttore generale licenziato per carenze gestionali e di vigilanza su alcune commesse internazionali.
In particolare, l’azienda aveva imputato al dirigente una serie di mancanze nella fase di preparazione di una gara d’appalto per un importante lavoro in Svezia (quali la mancata traduzione di alcuni documenti dallo svedese e la sottostima dei costi del cantiere e del personale).
Il dirigente, rivendicando l’accertamento della illegittimità del recesso, sosteneva che le condotte contestate non potessero essergli imputate direttamente, evidenziando di essere stato licenziato per “fatto altrui”.
La Corte d’Appello, nel valutare i fatti, aveva invece ritenuto che il dirigente non fosse stato licenziato per gli errori diretti dei suoi collaboratori, ma per la sua omissione personale non avendo egli saputo svolgere con perizia i compiti di coordinamento e monitoraggio connessi al suo ruolo aziendale.
Ebbene, i giudici di legittimità, avvalorando il ragionamento della Corte territoriale, hanno respinto il ricorso del lavoratore, ribadendo l’orientamento giurisprudenziale sussistente sul punto (cfr. Cass. sentenze nn. 2246/2022 e 34736/2019) e precisando che “ai fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente non è necessaria una analitica verifica delle specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso”, nonché che “il licenziamento non deve necessariamente costituire una extrema ratio da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia che il datore deve riporre sul dirigente”.
È quindi sufficiente a motivare la legittimità del recesso un comportamento che, considerato nel suo complesso, risulti incompatibile con il livello di affidabilità e responsabilità richiesto al dirigente.
La Corte conferma, pertanto, che la giustificatezza rappresenta un concetto elastico per la cui sussistenza il datore di lavoro deve soltanto dimostrare che – alla luce della condotta complessiva del dirigente – si è ragionevolmente incrinata la fiducia riposta nei suoi confronti, senza che sia necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni ed essendo sufficiente una mera inadeguatezza del lavoratore rispetto alle aspettative aziendali.