3 Ottobre 2025
Il periodo di prova serve a consentire una conoscenza reciproca, in maniera tale che entrambe le parti possano liberamente decidere se proseguire o meno il loro rapporto per il futuro.
Sul piano giuslavoristico, lo stesso è caratterizzato dalla libera recedebilità di lavoratore e datore di lavoro, senza necessità di fornire alcuna motivazione e/o spiegazione.
Nel merito però delle modalità con cui possono essere presentante le dimissioni dal lavoratore durante il periodo di prova, è recentemente intervenuta la Suprema Corte, con ordinanza n. 24911 dell’11 settembre 2025.
Ma partiamo dall’inizio. In linea generale, l’art. 26 del d.lgs. 151/2015 prevede che le dimissioni dei lavoratori debbano essere rese telematicamente e che, entro i successivi 7 giorni, il lavoratore sia libero di revocarle.
Tale disciplina, per espressa previsione normativa, non si applica nei casi individuati dall’art. 26, c. 7, del decreto sopracitato, tra i quali rientrano i rapporti di lavoro domestico, le dimissioni o la risoluzione consensuale rese nelle sedi protette di cui all’articolo 2113, c. 4, del c.c. o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del d.lgs. 276/2003, oltre ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
A tali fattispecie legislative, il Ministero del Lavoro – con circolare n. 12 del 2016 – aveva altresì aggiunto anche “Il recesso durante il periodo di prova di cui all’articolo 2096 del codice civile”.
Con l’ordinanza in commento, tuttavia, la Suprema Corte – nel confermare le conclusioni dei Giudici di secondo grado – ha ritenuto che la suddetta Circolare abbia introdotto “un’ipotesi derogatoria non prevista dalla norma primaria, rivestita di carattere eccezionale e, pertanto, … insuscettibile di applicazione oltre i limiti in essa considerati”.
È stato infatti ricordato che le circolari ministeriali costituiscono atti interni all’amministrazione, diretti ad uniformare l’azione degli organi amministrativi subalterni, ma non creano diritto e non possono limitare il cittadino o vincolare l’interpretazione giudiziale.
La Corte quindi ha ritenuto pienamente valida ed efficace la revoca delle dimissioni presentate da un dipendente durante il periodo di prova, ritenendo che la stessa sia avvenuta nel legittimo esercizio del proprio potere unilaterale di revoca, così come previsto dall’art. 26 d.lgs. n. 151/2015, integralmente applicabile alla fattispecie.
L’ordinanza ha inoltre affermato che la ratio del patto di prova e quella dell’art. 26 sopra indicato sono differenti e non interferiscono reciprocamente: la prima mira a tutelare l’interesse comune di verifica del contratto, la seconda a evitare abusi datoriali, in ragione della posizione di debolezza in cui versa il prestatore.
Sul piano delle conseguenze, poi, la Suprema Corte ha anche precisato che, nel caso di revoca legittimamente esercitata, “Il rapporto di lavoro non si è mai interrotto e, di conseguenza, deve essere ripristinato nella sua interezza, inclusa la fase di prova, …”, che pertanto dovrà essere conclusa (e non può essere sostituita da un’indennità risarcitoria).
A ciò si aggiunga che, sul tema, di recente, la giurisprudenza è intervenuta fornendo ulteriori precisazioni con riferimento all’effettività e alle mansioni oggetto della prova.
Con la recente ordinanza n. 15326/2025, la Corte di cassazione ha infatti ribadito che “Affinché il patto di prova sia legittimo, è imprescindibile che esso contenga la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi, onde consentire un mutuo e accurato giudizio sulla convenienza del contratto di lavoro tra le parti. Un richiamo alle declaratorie del contratto collettivo può soddisfare tale requisito solo se riferito alla nozione classificatoria più dettagliata”.
In conclusione, l’evoluzione giurisprudenziale in materia di periodo di prova sembra orientata a rafforzare le tutele per il lavoratore anche per le sue indecisioni, garantendo la possibilità di revocare le dimissioni anche durante questa fase delicata del rapporto.
L’auspicio, a questo punto, è che il Legislatore intervenga definendo una cornice normativa maggiormente chiara, a beneficio di tutti gli attori coinvolti.