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Istruzioni operative sulle dimissioni per fatti concludenti

23 Gennaio 2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 22 gennaio 2025, fornisce alcune indicazioni operative dell’istituto delle cd. dimissioni per fatti concludenti, introdotte dall’art. 19 della l. 203/2024 (Collegato Lavoro).

La novella normativa interviene inserendo, all’art. 26 d.lgs. 151/2015, il comma 7-bis che prevede che l’assenza ingiustificata del dipendente protratta oltre il termine previsto dal ccnl (3 giorni, per quanto riguarda il contratto collettivo Aris/Aiop per l’Ospedalità privata e il ccnl Aris per Rsa-Cdr) – o, in mancanza, oltre il termine di 15 giorni – determina la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore, senza l’applicazione della disciplina delle cd. dimissioni telematiche.

Qualora intenda avvalersi di tale facoltà, il datore di lavoro dovrà dare comunicazione dell’avvenuta assenza oltre i termini suddetti all’ITL competente, intendendosi per tale, secondo quanto chiarito dall’INL, quello del luogo in cui si svolge il rapporto.

Proprio in merito alla comunicazione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che la stessa deve essere trasmessa “preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede”, nella quale dovranno essere indicate “tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore” (dati anagrafici, recapiti telefonici e di posta elettronica, ultimo indirizzo di residenza, etc.), potendo a tal fine il datore di lavoro anche avvalersi delmodellomesso a disposizione direttamente dall’INL.

Ottenuta la comunicazione, ai sensi del nuovo comma 7-bis dell’art. 26 d.lgs. 151/2015, l’ITL competente può verificare la veridicità della stessa, disponendo una serie di accertamenti (ad esempio contattando direttamente il dipendente coinvolto e/o altri lavoratori impiegati presso l’azienda) per acquisire ogni notizia utile, allo scopo di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato in servizio e, nel caso in cui sia realmente riscontrata l’assenza, se sia stato impossibilitato a comunicarla.

Tali controlli dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.

Quanto ai tempi di effettuazione delle comunicazioni obbligatorie di cessazione, l’INL chiarisce che “una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro”.

Resta comunque inteso che qualora il lavoratore dimostri di aver giustificato l’assenza o, in mancanza, l’impossibilità di comunicare i motivi alla base della stessa (o in caso di accertamento da parte dell’ITL della non veridicità della comunicazione datoriale) non troverà applicazione l’effetto risolutivo, spettando all’Ispettorato l’onere di informare l’azienda dell’inefficacia della risoluzione, con conseguente diritto del lavoratore alla ricostituzione del rapporto.

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