5 Maggio 2026
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione – ordinanza n. 5469 dell’11.03.2026 – è tornata ad affrontare il tema del licenziamento del lavoratore assente per malattia, chiarendo i limiti entro cui il datore di lavoro può esercitare il recesso.
Il caso riguarda un dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo a causa delle numerose assenze per malattia che, secondo la società, avevano determinato rilevanti difficoltà organizzative (soprattutto nella gestione dei turni notturni) oltre a un incremento dei costi aziendali connessi alle indennità riconosciute ai lavoratori sostituti.
Nel giudizio di primo grado, il Tribunale aveva ritenuto legittimo il licenziamento, valorizzando proprio l’impatto negativo dell’assenteismo sull’organizzazione del lavoro, mentre la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione dichiarando illegittimo il recesso e disponendo la reintegra del lavoratore, oltre al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali.
La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione di secondo grado, ha affermato un principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui, quando il licenziamento è collegato alle assenze per malattia, trova applicazione la disciplina speciale prevista dall’articolo 2110 del codice civile (cfr., Cass. n. 11174/2023).
Tale norma impone al datore di lavoro di tollerare l’assenza del lavoratore per un determinato periodo (cd. periodo di comporto), durante il quale il rapporto non può essere risolto per motivi attinenti all’assenza giustificata del lavoratore.
Ed invero, la Suprema Corte ha sancito che “Nell’ottica di un contemperamento tra gli interessi confliggenti del datore di lavoro, a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce, e del lavoratore, a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento, solo quel superamento è condizione di legittimità del recesso. Lo scarso rendimento e l’eventuale disservizio aziendale, determinato dalle assenze per malattia del lavoratore, infatti, non possono legittimare, prima del superamento del periodo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
In sostanza, i Giudici sottolineano che le conseguenze negative derivanti dalla malattia del lavoratore sono fisiologiche e devono essere sopportate dal datore di lavoro entro i limiti stabiliti dalla legge, escludendo che possano integrare un valido giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Allo stesso tempo, viene esclusa la possibilità di qualificare tali situazioni come scarso rendimento, poiché quest’ultimo presuppone un comportamento imputabile al lavoratore e una violazione dei suoi obblighi contrattuali, elementi che non possono ravvisarsi in presenza di assenze giustificate per malattia.
In particolare, i giudici hanno sottolineato che il licenziamento per scarso rendimento del lavoratore possa qualificarsi come licenziamento per giustificato motivo soggettivo (e non oggettivo), ove peraltro risulti provato un grave inadempimento degli obblighi contrattuali a carico del dipendente (cfr., Cass. sent. n. 9453/2023).
In definitiva, la decisione della Corte di cassazione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a garantire un equilibrio tra le esigenze organizzative dell’impresa e il diritto del lavoratore alla tutela della salute, attribuendo prevalenza a quest’ultimo, quantomeno fino al superamento del periodo di comporto.