27 Marzo 2026
Con la recente ordinanza n. 5445 dell’11.03.2026, la Corte di cassazione ha affermato che le dimissioni rassegnate a causa del mancato e protratto versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro costituiscono un’ipotesi di giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro e, di conseguenza, consentono l’accesso alla NASpI.
La vicenda all’esame dei Giudici trae origine da un ricorso presentato dall’INPS contro la decisione della Corte d’Appello di Napoli, che aveva riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione a un dipendente dimessosi dopo che il suo datore di lavoro non aveva provveduto al versamento della contribuzione per ben sedici mesi.
L’Ente previdenziale, in particolare, sosteneva che tale inadempimento datoriale non costituisse una giusta causa di dimissioni, principalmente per due ragioni:
1. la mancanza di un pregiudizio diretto e grave per il lavoratore, il quale sarebbe comunque tutelato da altri istituti idonei a sterilizzare gli effetti negativi del suddetto inadempimento, come il principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c. e la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 l. 1338/1962. Questi istituti, secondo l’INPS, “escludono in radice che la condotta datoriale inadempiente verso l’Inps, unico creditore dell’obbligazione contributiva, possa comportare un effetto pregiudizievole verso l’assicurato e tramutarsi, quindi, in una giusta causa di dimissioni”,
2. l’assenza del requisito dell’immediatezza (o, comunque, la mancanza di prova in tal senso da parte del dipendente), in ragione del notevole lasso di tempo intercorso tra l’inizio dell’inadempimento (marzo 2018) e le dimissioni del lavoratore (luglio 2019).
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Istituto, fornendo importanti chiarimenti su entrambi i punti dedotti dallo stesso.
Per quanto concerne la gravità dell’inadempimento contributivo, richiamando quanto detto dai giudici di merito, la Corte ha ribadito che questo “assume una particolare gravità qualora sia reiterato, non isolato e non sia accidentale o di breve durata”. Di conseguenza, il mancato versamento dei contributi, specialmente se ripetuto e prolungato nel tempo, rappresenta un inadempimento di notevole gravità. Tale comportamento datoriale è infatti idoneo a violare i fondamentali obblighi contrattuali, così determinando un’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario che deve necessariamente ricorrere nel rapporto lavorativo.
Rilevante è il passaggio in cui i Giudici hanno respinto la tesi dell’INPS sulle tutele alternative, precisando che “I rimedi di cui innanzi, infatti, sono predisposti dall’ordinamento a tutela della parte debole del rapporto, il lavoratore, per garantirgli le prestazioni previdenziali o la rendita, ma dette prestazioni non elidono affatto la lesione del rapporto fiduciario che intercorre, invece, su un piano completamente diverso, tra datore e lavoratore a cagione del costante e reiterato mancato pagamento dei contributi, con conseguente grave violazione degli obblighi contrattuali e delle clausole di correttezza e buona fede”.
Quanto al secondo punto, la Suprema Corte non si è sottratta dal chiarire la nozione di “immediatezza” nelle dimissioni per giusta causa, precisando che detto requisito non va inteso in senso meramente cronologico, come un breve intervallo temporale tra il fatto e il recesso. Infatti, nel caso di un inadempimento continuativo e perdurante, come l’omissione contributiva, l’illegittimità della condotta datoriale è presente in ogni momento, fino alla cessazione del rapporto. La Corte ha quindi chiarito che nel caso sottoposto al suo esame “l’inadempimento era in essere al momento del recesso da parte del lavoratore ed era senz’altro sussistente, quindi, il requisito dell’immediatezza”.
Questa pronuncia rappresenta un monito chiaro per i datori di lavoro: l’omesso versamento contributivo protratto può configurare una giusta causa di dimissioni, così aprendo al diritto alla NASpI per il lavoratore.