17 Marzo 2026
Con sentenza del 27.01.2026, il Tribunale di Brescia si inserisce nel vivace dibattito interpretativo sorto attorno all’art. 26, co. 7-bis, d.lgs. 151/2015, norma introdotta dalla l. 203/2024 e che disciplina le c.d. dimissioni per fatti concludenti.
La pronuncia – pur allineandosi sostanzialmente all’orientamento della prassi amministrativa e di una parte della giurisprudenza di merito (Tribunali di Bergamo e Ravenna), creando una netta spaccatura rispetto alle decisioni di altri fori (Trento e Milano), cfr. precedenti news – non si sottrae dal dettare elementi di novità.
Il fulcro della questione risiede ancora nell’interpretazione della locuzione, contenuta nella norma citata, “termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro”, il cui superamento, in caso di assenza ingiustificata, fa scattare la presunzione di volontà dimissionaria del lavoratore, così come della possibilità per il ccnl di prevedere una durata inferiore a 15 giorni.
Il caso analizzato dal giudice bresciano riguarda un’azienda che aveva considerato dimissionario (con applicazione della procedura prevista dalla norma introdotta dal Collegato Lavoro) un dipendente dopo pochi giorni di assenza, applicando il termine di tre giorni previsto dal ccnl per il licenziamento disciplinare.
Tale condotta datoriale è stata ritenuta illegittima dal Tribunale.
La sentenza in commento, pur nella consapevolezza del contrasto giurisprudenziale in materia, aderisce alla tesi secondo cui non è possibile applicare per via analogica i termini previsti dalle clausole disciplinari per il licenziamento, in quanto i due istituti hanno ratio e finalità completamente diverse.
Le clausole disciplinari, infatti, hanno come finalità quella di individuare quale sia il limite di assenza ingiustificata “tollerabile” dal datore di lavoro, mentre le previsioni alle quali rinvia l’art. 26 co. 7-bis hanno l’obiettivo di far presumere che il lavoratore non intenda continuare l’attività lavorativa, equiparando una situazione fattuale (assenza prolungata e ingiustificata dal servizio) ad un atto negoziale.
Anche le conseguenze sono diverse: nel primo caso (licenziamento) il lavoratore in possesso dei necessari requisiti può accedere alla Naspi, nel secondo (dimissioni di fatto) – come confermato dall’Inps con circolare n. 154 del 22.12.2025 – tale beneficio è invece espressamente precluso.
Tuttavia, ed è qui la novità rilevante, il giudice lombardo – in piena ottemperanza al dettato normativo – ritiene che la contrattazione collettiva possa prevedere un termine diverso (anche minore dei 15 giorni previsti dalla norma), sostenendo che “il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore assente, solo laddove siano decorsi i 15 giorni previsti dalla legge ovvero il minor termine previsto dal CCNL a tale specifico fine”.
Il consolidarsi di un simile orientamento avrebbe l’apprezzabile effetto di consentire alle parti sociali di acquistare il ruolo fondamentale attribuitogli dal Legislatore, potendo – attraverso una specifica clausola del ccnl – disciplinare l’istituto delle dimissioni di fatto mediante la previsione di un termine anche inferiore rispetto ai 15 giorni di legge.