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Appalti Labour Intensive: ridefiniti i confini della genuinità

25 Luglio 2025

Con la recente sentenza n. 18945 del 10 luglio u.s., la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta su una materia di crescente rilevanza e complessità: la distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera nell’ambito degli appalti ad alta intensità di lavoro.

La controversia trae origine da un’operazione di esternalizzazione di attività di recupero crediti da parte di un primario istituto bancario. I lavoratori, precedentemente dipendenti della banca e addetti a tale servizio, erano transitati (a seguito di una cessione di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c.), alle dipendenze di una nuova società, la quale aveva poi ricevuto in appalto dalla stessa banca la gestione delle medesime attività.

I lavoratori avevano agito in giudizio – con esito per loro negativo sia in primo grado sia in appello – sostenendo la non genuinità dell’intera operazione, chiedendo la ricostituzione del rapporto di lavoro in capo alla committente.

La Corte territoriale, in particolare, aveva qualificato l’appalto come legittimo e genuino fondando il proprio convincimento esclusivamente su indici quantitativi quali l’elevato numero di dipendenti trasferiti e loro alta professionalità.

I Giudici di legittimità , tuttavia – nel cassare la pronucia di secondo grado – hanno criticato duramente tale approccio dei giudici di merito affermando, viceversa, che l’appalto labour intensive non può essere considerato genuino se l’appaltatore non esercita un’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro che si traduce in un reale potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e nell’assunzione del rischio d’impresa. In altre parole, a parere della Corte, in assenza di tali presupposti l’appaltatore si riduce a un mero gestore amministrativo del personale per conto del committente.

La Cassazione, con questa pronuncia, ha ancora una volta riaffermato la centralità del potere direttivo e dell’autonomia organizzativa come indici invalicabili di un appalto lecito, come pure il dovere dei giudici di effettuare un’analisi fattuale rigorosa, che guardi a chi impartisce le direttive, a chi organizza il lavoro quotidiano e a chi detiene il potere decisionale.

La recente pronuncia della non rappresenta un’inversione di rotta isolata, ma si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai granitico e risalente, volto a contrastare l’abuso dello strumento dell’appalto per mascherare illecite interposizioni di manodopera.

Sarà dunque necessario che le aziende – sia committenti sia appaltatrici – in sede di stipulazione e, soprattutto, di esecuzione di appalti ad alta intensità di manodopera prestino la massima attenzione e si attengano scrupolosamente ai suddetti principi espressi dalla Corte.

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