16 Luglio 2024
Con quasi sei mesi di ritardo, il MEF e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno finalmente adottato il decreto attuativo (D.M. 25 giugno 2024) che rende operative, a tutti gli effetti, le agevolazioni fiscali previste dall’art. 4 del d.lgs. n. 216/2023.
In attuazione del principio “più assumi, meno paghi” perseguito dall’Esecutivo, difatti, il suddetto articolo introduce – per il periodo d’imposta 2024 (ossia, intercorrente dal l° gennaio al 31 dicembre 2024, per il quale il saldo fiscale verrà pagato nel 2025) – una “maxi-deduzione” sul costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Proprio per incentivare le nuove occupazioni, con tale misura fiscale, il costo del lavoro – relativo ai neoassunti – viene maggiorato “di un importo pari al 20%” sul conto economico,attestandosi al 120% e finanche al 130% quando i lavoratori appartengono alle cd. categorie meritevoli di maggior tutela: in sostanza, tale maggiorazione riduce il reddito imponibile ai fini fiscali.
Tra le suddette categorie – come indicato dall’Allegato del decreto legislativo in questione – rientrano: i) le persone con disabilità; ii) le donne madri di qualsiasi età, con almeno due figli a carico minori di 18 anni; iii) le donne prive di regolare impiego da più di sei mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti UE e quelle vittime di violenza; iv) i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile; v) i soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza e che non integrano i requisiti per il cd. assegno di inclusione.
Ai fini della determinazione della maggiorazione, invece, si specifica – riportando quanto indicato dal decreto attuativo – che il costo da assumere dovrà essere il minore tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale, da equiparare alla spesa sostenuta nel 2023.
Ma chi sono gli effettivi destinatari di questa agevolazione fiscale?
Lo sgravio fiscale in questione (che rileva unicamente per le imposte sui redditi IRES e IRPEF) spetterà ai datori di lavoro che, a fine 2024, avranno un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore (alla media) di quelli occupati nel 2023.
Datori di lavoro che – come chiarito dal decreto attuativo adottato dai dicasteri – devono rientrare tra gli enti/le imprese di cui all’art. 73 TUIR (es. società per azioni, cooperative, enti pubblici e privati; società a responsabilità limitata etc.) ovvero tra gli esercenti arti e professioni (anche in forma associata), nonché aver svolto attività continuativa per tutto il 2023.
Nel caso delle imprese, inoltre, la normativa richiede che le stesse non si trovino in stato di liquidazione e non abbiano attivato strumenti di composizione della crisi di natura liquidatoria.
Relativamente al calcolo dell’incremento occupazionale, invece – da effettuare a fine anno per determinare la maggiorazione applicabile al costo del lavoro ai fini della deduzione (come anticipato sopra) – rileveranno, oltre ai neoassunti a tempo indeterminato, anche quelli originariamente assunti a tempo determinato, purché il loro rapporto venga convertito in indeterminato entro la fine dell’anno corrente.
Potranno essere conteggiati anche i dipendenti in regime di part-time, seppurin misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dalla contrattazione nazionale.
I somministrati rileveranno in ragione della durata del rapporto lavorativo svolto in azienda, mentre per quanto attiene alle cooperative, i dicasteri chiariscono che i soci dovranno intendersi “assimilati ai lavoratori dipendenti”.
Viceversa – come espressamente indicato all’art. 4 del decreto attuativo – nel conteggio non si dovrà tenere conto dei lavoratori i cui contratti siano stati ceduti a seguito di trasferimento di azienda (o ramo d’azienda).
Nel caso di gruppo di imprese, non rileveranno i dipendenti precedentemente in forza presso altra società appartenente al gruppo (e il cui rapporto di lavoro sia stato interrotto con decorrenza dal 30 dicembre 2023).
In conclusione – attesa la portata di tale misura fiscale – si può ritenere che l’anno corrente rappresenti un’occasione favorevole per il mondo del lavoro (nonostante i ritardi ministeriali), tanto più se si considera che, nei giorni scorsi, è stato convertito in legge anche il cd. decreto Coesione, che prevede una serie di incentivi all’assunzione compatibili con la “maxi-deduzione”.