26 Giugno 2026
La legge di conversione del decreto Primo Maggio (d.l. 62/2026), approvata il 24 giugno dal Senato e ora in attesa di promulgazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un insieme articolato di novità – alcune di diretto interesse per il settore sanitario – che meritano una prima lettura d’insieme, in attesa di ulteriori approfondimenti.
Accanto a un intervento di manutenzione sui Bonus Donne, Giovani, Zes e sull’incentivo alla stabilizzazione, il Parlamento modifica la disciplina dei tirocini extracurriculari fissando una durata massima di dodici mesi per quelli attivati all’interno dello stesso gruppo societario.
Sul fronte della conciliazione vita lavoro e delle tutele per le situazioni di fragilità, il quadro viene innovato. Si introducono nuove disposizioni sul buono Inps per le rette degli asili nido e per i servizi domiciliari destinati ai bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie; nei programmi finanziati dai fondi europei 2021‑2027 viene introdotta la figura del Tutor per la sostenibilità economica, incaricato di accompagnare i lavoratori più vulnerabili nelle fasi di transizione occupazionale. È inoltre previsto che i lavoratori con disabilità mantengano la propria posizione nelle graduatorie del collocamento obbligatorio anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato o a tempo determinato.
Per quanto riguarda la contrattazione collettiva, il decreto non ha introdotto un minimo salariale legale, ma ha affidato ai ccnl il ruolo centrale nella definizione del “salario giusto”, prendendo a riferimento il trattamento economico complessivo (TEC) stabilito dai contratti firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Il testo originario, tuttavia, non forniva una definizione di TEC, generando quindi non poche incertezze interpretative.
La legge di conversione interviene su tale aspetto, precisando che il trattamento economico complessivo è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai ccnl leader, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono, invece, escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori. Si tratta di una definizione ampia, che richiederà inevitabilmente interventi interpretativi, anche da parte della contrattazione collettiva. Nel frattempo, resta confermato il ruolo del Cnel nell’aggiornamento dell’archivio nazionale dei contratti e nell’individuazione del TEC di ciascun ccnl.
La legge interviene anche sui contratti di prossimità, imponendo il deposito degli accordi presso il Ministero del Lavoro e il Cnel e la comunicazione ai lavoratori interessati; per i datori fino a 15 dipendenti, la sottoscrizione dovrà avvenire presso l’Ispettorato territoriale del lavoro.
Novità rilevanti riguardano l’indennità di vacanza contrattuale. Il testo originario prevedeva un adeguamento automatico del 30% dell’IPCA dopo dodici mesi di mancato rinnovo; la conversione riduce a nove i mesi di mancato rinnovo necessari per applicare la misura e ne modifica il valore portandolo al 50% dell’IPCA-NEI (al netto dei prodotti energetici importati), salvi diversi accordi. Quanto alla decorrenza, risulta confermato che tale disciplina si applica ai ccnl che scadono dopo il 1° maggio 2026, ovvero dal 1° gennaio 2027 per i contratti già scaduti alla predetta data.
L’adeguamento non si applica ai settori con forte stagionalità o variabilità dei ricavi, né – novità significativa – ai settori che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale. Per queste strutture, che dovranno essere individuate da un apposito decreto ministeriale, sarà la contrattazione collettiva a definire la misura dell’indennità, entro il limite del 50% IPCA NEI e sulla base di indicatori economici settoriali.
L’articolo 11 conferma l’obbligo di indicare il codice Cnel del ccnl non solo nei cedolini paga, ma anche nell’informativa al momento dell’assunzione; la conversione estende a un mese il termine per fornire tale dato, anziché sette giorni.
La legge interviene inoltre sul contrasto al caporalato digitale e introduce alcune modifiche in materia di previdenza complementare, riportando al 50% – e quindi annullando l’aumento al 60% previsto dalla legge di Bilancio 2026 – la quota di montante contributivo liquidabile in capitale al momento del pensionamento. Viene differito al 31 ottobre 2026, inoltre, il termine di decorrenza della possibilità di liquidazione della prestazione di previdenza complementare in una specifica forma di rendita, costituita dall’erogazione frazionata, per un periodo non inferiore a cinque anni, del montante accumulato.
In via sperimentale, fino al 2029, viene introdotta una particolare forma di distacco finalizzata alla salvaguardia occupazionale e alla continuità produttiva. Tramite accordo sindacale sarà possibile distaccare lavoratori nel rispetto delle mansioni anche in assenza di un interesse diretto del datore distaccante e tra aziende di settori o con ccnl differenti. Le modalità operative saranno definite da un decreto ministeriale.
Il Parlamento interviene anche sulla somministrazione di lavoro, ridisegnando il limite di durata complessiva delle missioni a termine svolte presso lo stesso utilizzatore da lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Salvo diversa previsione del ccnl dell’utilizzatore, si applica un nuovo tetto di 36 mesi, distinto dal limite generale di 24 mesi che continua a valere per missioni e contratti a termine precedenti. Il nuovo limite decorre dall’entrata in vigore della legge di conversione e non include i periodi già svolti.
Il nuovo art. 16‑septies, infine, riguarda specificamente il settore sanitario, intervenendo sulla disciplina temporanea che, fino al 31 dicembre 2029, consente a professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario di lavorare nelle strutture sanitarie e socio‑sanitarie, anche con incarichi autonomi, sulla base di un riconoscimento regionale in deroga alle regole ordinarie sul riconoscimento delle qualifiche estere. La norma introduce una nuova intesa in Conferenza Stato‑Regioni, dedicata esclusivamente agli operatori di interesse sanitario, per definire i parametri formativi minimi che le qualifiche conseguite all’estero devono rispettare. Questa intesa si affianca – e si distingue – da quella già prevista, ancora non conclusa, relativa ai soli professionisti sanitari. In attesa della definizione di entrambe, continuano ad applicarsi le regole transitorie vigenti. La novella stabilisce inoltre che la verifica dei requisiti previsti dall’intesa per gli operatori di interesse sanitario sia effettuata direttamente dalla struttura sanitaria o socio‑sanitaria che intende impiegarli. Infine, estende anche a tali operatori la possibilità, già riconosciuta a medici e infermieri in deroga, di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro al di fuori delle quote annuali di ingresso.