27 Gennaio 2026
Il sistema delle agevolazioni per le assunzioni nel 2026 si presenta come un articolato intreccio di conferme, novità e rilevanti incertezze normative. I datori di lavoro privati che intendono rafforzare o ampliare i propri organici dovranno muoversi tra incentivi strutturali ormai consolidati, misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) e il futuro ancora indefinito degli esoneri previsti dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024).
A complicare ulteriormente il quadro interviene una novità di carattere procedurale: a partire dal 1° aprile 2026, l’accesso a qualsiasi beneficio contributivo sarà subordinato alla preventiva pubblicazione dell’offerta di lavoro sulla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Le agevolazioni strutturali confermate
Restano pienamente operative anche nel 2026 diverse agevolazioni non soggette a rinnovo annuale, che continuano a rappresentare un punto di riferimento stabile per i datori di lavoro.
Tra queste, l’incentivo previsto dalla Legge n. 92/2012 per l’assunzione di lavoratori over 50 e donne svantaggiate. La misura, disciplinata dall’articolo 4, commi 8-11, della Legge Fornero, prevede una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, inclusi i premi INAIL, per l’assunzione di:
Il beneficio ha una durata di 12 mesi per i contratti a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.
Proseguono anche gli incentivi per l’assunzione dei beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI), introdotti dal D.L. n. 48/2023. Il regime prevede:
In caso di trasformazione di un rapporto già agevolato, l’esonero pieno può estendersi per ulteriori 12 mesi, portando la durata complessiva a 24 mesi.
È confermato inoltre l’incentivo strutturale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, previsto dalla Legge n. 205/2017. L’agevolazione consiste in un esonero contributivo del 50% per una durata di 36 mesi, con un tetto massimo di 3.000 euro annui.
Resta in vigore per il triennio 2024-2026 anche l’incentivo destinato all’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, beneficiarie del “Reddito di libertà”. La misura prevede un esonero totale dei contributi previdenziali entro il limite di 8.000 euro annui, con una durata variabile in base alla tipologia contrattuale.
Confermata anche la misura per la sostituzione di lavoratori in maternità o paternità nelle aziende fino a 19 dipendenti, che consente uno sgravio contributivo del 50%. La Legge di Bilancio 2026 introduce la possibilità di prolungare il contratto del sostituto per un periodo di affiancamento al rientro della lavoratrice, fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Mancata proroga del Decreto Coesione
Per il momento, invece, non risultano confermate le agevolazioni previste dal Decreto Coesione, sebbene, come si vedrà, si attenda una proroga di tali bonus in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe.
Procedendo con ordine, la Legge di Bilancio 2026, nei commi 153-155, introduce un nuovo incentivo alle assunzioni per i giovani, le donne svantaggiate e lo sviluppo della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).
La misura ricalca l’impianto generale degli incentivi previsti dagli articoli 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024 (Decreto Coesione), scaduti il 31 dicembre 2025, confermando la volontà di garantire continuità alle agevolazioni. Anche nel 2026 l’intervento punta a ridurre il costo del lavoro per i datori di lavoro privati che assumono giovani, donne svantaggiate e lavoratori nelle regioni ZES, attraverso uno sgravio contributivo parziale, con esclusione dei premi INAIL, per una durata massima di 24 mesi, applicabile alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, riguardanti personale non dirigenziale.
La differenza tra le nuove agevolazioni e quelle in vigore nel 2025 è chiara: quella della Legge di Bilancio è parziale, mentre il Decreto Coesione prevede uno sgravio totale, seppur entro un tetto annuo (500 euro mensili per gli under 35 e, previo via libera da parte dell’UE, 650 euro mensili per il Bonus ZES e per le donne disoccupate). In linea generale, pertanto, le nuove misure sono meno vantaggiose delle precedenti.
Sebbene le norme della Legge di Bilancio siano già in vigore, non è affatto scontato che i nuovi incentivi vedranno davvero la luce.
La loro concreta attuazione, infatti, richiederà l’emanazione di un decreto ministeriale attuativo, nonché un’interlocuzione con la Commissione Europea al fine di consentire la concessione dell’agevolazione nel rispetto delle disposizioni in materia di Aiuti di Stato.
Inoltre, il Ministero del Lavoro sta valutando la proroga anche per il 2026 delle agevolazioni del Decreto Coesione. Alcune fonti ministeriali, riportate dagli organi di stampa, hanno infatti dichiarato che la conferma di tali incentivi anche per il 2026 potrebbe avvenire mediante un emendamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe in Parlamento.
Se tale proroga andrà in porto, i provvedimenti attuativi dei nuovi incentivi rimarranno probabilmente nel cassetto.
Bonus lavoratrici madri
La Legge di Bilancio 2026 introduce, inoltre, un nuovo esonero per l’assunzione di madri lavoratrici tre figli minori, prive di un impiego retribuito da almeno sei mesi. L’incentivo consiste in un esonero contributivo del 100%, entro il limite di 8.000 euro annui, con durata variabile in funzione della tipologia contrattuale.
Per i lavoratori a termine, infatti, il bonus spetta per 12 mesi, che diventano 18 mesi in caso di trasformazione del rapporto. Se, invece, il lavoratore è assunto sin da subito a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.
La nuova agevolazione si affianca alla contribuzione già prevista dal comma 180 della Legge di Bilancio 2024, la quale prevede fino al 31 dicembre 2026 un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, a favore delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e nel limite massimo annuo di euro 3.000, riparametrato su base mensile.
Adempimenti e condizioni: la svolta del SIISL
Come anticipato, dal 2026 diventa centrale l’obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL. Come stabilito dall’articolo 14 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, a decorrere dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro privati che richiedono benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche devono pubblicare la disponibilità della posizione lavorativa sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa.
Restano inoltre valide le condizioni generali: regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (ivi inclusa la sicurezza sul lavoro), rispetto dei contratti collettivi più rappresentativi, assenza di obblighi preesistenti all’assunzione e, per molte misure, la realizzazione di un incremento occupazionale netto.