20 Settembre 2024
Con nota del 17 settembre 2024 (prot. 0006774), l’Ispettorato ha fornito gli ultimi chiarimenti per la piena operatività della diffida amministrativa, nuovo istituto introdotto, a partire dal 2 agosto scorso, dal d.lgs. 103/2024. Si tratta di un invito, contenuto nel verbale di ispezione, a sanare le eventuali violazioni prima della loro contestazione, senza alcun addebito sanzionatorio.
L’art. 6 del decreto, in particolare, prevede che, per le violazioni sanabili e non costituenti reato, punite con sanzioni non superiori a 5000 euro ed accertate per la prima volta nel quinquennio, l’ispettore diffidi l’interessato a provi rimedio entro il termine stabilito dalla legge.
Una volta accertata la sussistenza di tali condizioni, in particolare, l’ispettore invita l’interessato “a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida“.
In caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate, senza sanzioni. In caso di inadempimento, invece, l’ITL contesterà l’illecito entro 90 giorni, tenendo conto, peraltro, che i termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.
Sebbene la formulazione normativa appaia piuttosto ampia e generica, già la precedente nota dell’INL del 31 luglio 2024 (prot. 1357) ne aveva evidenziato i rilevanti limiti oggettivi.
Ed infatti, a parere dell’Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato, l’importo di 5000 euro deve essere considerato come il limite astratto previsto dalla disposizione sanzionatoria. Ne consegue che esulano dalla applicazione del beneficio le violazioni per le quali sia teoricamente applicabile una sanzione superiore o quelle per cui non sia previsto alcun limite massimo, a prescindere dalla sanzione pecuniaria concretamente applicata.
Inoltre, l’INL ha evidenziato che il nuovo istituto non può riguardare le ipotesi in cui nei cinque anni antecedenti all’accesso ispettivo sia stata commessa la medesima o un’altra violazione in materia di lavoro e legislazione sociale soggetta a diffida. Allo stesso modo, la violazione deve essere materialmente sanabile, cosicché sono escluse, ad esempio, le irregolarità in materia di orario o di sicurezza sul luogo di lavoro. È, inoltre, necessario che la disposizione disattesa non costituisca attuazione di obblighi comunitari (e così, ad esempio, non si potrà far ricorso alla diffida quando sia in contestazione la mancata comunicazione delle informazioni di cui al Decreto Trasparenza).
Sono, invece, ricompresi nell’ambito di applicazione della diffida alcune significative violazioni di carattere documentale, nella misura in cui non siano ricollegabili alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come ad esempio eventuali irregolarità del LUL (salvi i casi in cui la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi in quanto è prevista una sanzione massima superiore ad euro 5.000).
La recente circolare del 17 settembre contiene un vero e proprio elenco delle violazioni che potranno beneficiare della diffida, identificando solo 39 fattispecie, tra le quali, oltre alle già citate irregolarità del LUL, emergono anche gli inadempimenti in materia di comunicazioni obbligatorie, l’omessa erogazione degli assegni familiari, la violazione del principio di non discriminazione in materia di contratti a termine, alcune omissioni in caso di attivazione di contratti di somministrazione o di apprendistato.
Nonostante tali rilevanti limitazioni, la misura appare utile a rendere più semplici e collaborativi i rapporti con gli enti ispettivi, esonerando i datori di lavoro dalle sanzioni altrimenti dovute in caso di accertamento di piccole irregolarità, spesso involontarie e difficilmente evitabili nell’ambito della gestione quotidiana dei rapporti di lavoro. In tal senso, d’altronde, depone anche l’ultimo comma dell’art. 6 cit., il quale ripropone il principio, già noto all’ordinamento, secondo cui il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.