23 Gennaio 2026
Il requisito della “maggiore rappresentatività comparativa” deve essere valutato in capo all’O.S. che intende costituire la rappresentanza e in base al settore produttivo di riferimento.
È quanto stabilito dal Tribunale di Perugia che, con decreto del 16 gennaio 2026, offre una delle prime interpretazioni applicative della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025 (cfr. Focus de L’Arco n. 4/2025).
A seguito della recente sentenza della Consulta, infatti, le rappresentanze sindacali aziendali possono oggi essere costituite dai sindacati che: i) abbiano sottoscritto i contratti collettivi applicati in azienda, ii) anche se non firmatari, abbiano comunque partecipato alle trattative, iii) pur non avendo firmato contratti collettivi né partecipato alle relative trattative, siano “comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”.
Nel 2025 la Corte costituzionale è quindi intervenuta al fine di colmare un vuoto di tutela per quelle organizzazioni che, effettivamente rappresentative, non sono ammesse al tavolo delle trattative.
Questa decisione, sebbene apprezzabile nelle intenzioni, ha generato nuove incertezze interpretative, in particolare su come il datore di lavoro possa concretamente valutare il requisito della maggiore rappresentatività comparativa in assenza di una legge sulla rappresentanza.
In questo contesto, pur senza chiarire la maggior parte dei dubbi interpretativi, interviene il Tribunale perugino, pronunciandosi su un ricorso ex art. 28 l. 300/1970 presentato da un’organizzazione sindacale a seguito del diniego del datore di lavoro di riconoscergli la RSA neocostituita.
La tesi del sindacato si fondava sostanzialmente sul fatto che lo stesso:
i) aderiva a una confederazione considerata comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale, come attestato da vari riconoscimenti istituzionali (partecipazione al Cnel, all’Oil, agli organi dell’Inps e dell’Inail),
ii) era firmatario di un ccnl, sebbene in un settore diverso da quello cui apparteneva l’azienda.
L’O.S. rilevava quindi l’antisindacalità della condotta aziendale, ritenendo che questi elementi fossero sufficienti a integrare il nuovo requisito introdotto dalla Corte costituzionale.
Il Tribunale, tuttavia, ha respinto integralmente il ricorso, enunciando due principi di notevole importanza pratica:
A) L’irrilevanza della mera adesione a una confederazione rappresentativa. Il nuovo criterio della maggiore rappresentatività comparativa non può essere soddisfatto per il solo fatto di essere aderenti a una confederazione nazionale rappresentativa. La rappresentatività deve infatti essere propria del sindacato che, pur non avendo firmato o negoziato il contratto applicato in azienda, intenda costituire RSA, e non un riflesso di quella della confederazione di appartenenza.
B) La settorialità della valutazione in ordine alla rappresentatività. Ogni analisi circa la maggiore rappresentatività comparativa deve essere condotta con riferimento al settore di riferimento in cui opera l’azienda. La sottoscrizione di un ccnl in un settore diverso è infatti irrilevante ai fini dell’ottenimento della legittimazione a costituire RSA. Il giudice perugino, sul punto, ha stabilito testualmente che, per beneficiare del nuovo criterio, è necessario che “l’organizzazione si sia già imposta nel settore di riferimento pur non sottoscrivendo alcun contratto di lavoro e non partecipando alle relative trattative”.
L’adozione del criterio settoriale ha il pregio di impedire a organizzazioni sindacali forti in un comparto di rivendicare automaticamente prerogative in altri settori in cui la loro presenza e azione sono, effettivamente, deboli o nulle. Spetta, chiarisce il Tribunale, al sindacato che invoca il nuovo criterio l’onere di dimostrare la propria effettiva rappresentatività comparativa nel settore specifico.
Restano comunque fermi tutti gli altri problemi interpretativi in quanto, se da un lato la giurisprudenza e la prassi amministrativa, per valutare la rappresentatività, hanno reiterato i parametri al tempo fissati quando vigeva la nozione di “maggiore rappresentatività” (consistenza associativa, diffusione territoriale, partecipazione ad azioni di autotutela e intervento nelle controversie), dall’altro i datori di lavoro non dispongono di strumenti per effettuare una concreta analisi, con la conseguenza che il rischio di aumento del contenzioso è dietro l’angolo.
Se quindi si può affermare che l’esame dei suddetti indicatori per comprendere la rappresentatività di un sindacato debba avvenire in base al settore di riferimento in cui opera l’azienda, una legge sulla rappresentanza nel settore privato resta più che mai necessaria.