26 Maggio 2026
Con l’ordinanza n. 14830/26 la Cassazione torna a pronunciarsi su uno degli argomenti maggiormente dibattuti di tutto il diritto del lavoro: la rappresentatività sindacale.
A distanza di un mese dalla tavola rotonda promossa da COSTANTINO&partners sul tema, ci si continua a interrogare su quale possa essere una vera e propria definizione di rappresentatività e sulle prerogative che devono essere attribuite alla O.S. che sia considerata rappresentativa ma che non abbia sottoscritto alcun accordo collettivo applicato presso l’unità produttiva e non abbia neanche partecipato alle relative trattative.
Il caso esaminato dalla Corte atteneva a un ricorso ex art. 28 l. 300/70 promosso da un’organizzazione sindacale alla quale non era stato riconosciuto il risultato delle elezioni della Rappresentanza sindacale unitaria, con la conseguenza che alla stessa erano stati negati anche i permessi sindacali.
Il sindacato ha quindi impugnato la condotta datoriale, dichiarando di aderire ad un’organizzazione che sottoscrive contratti collettivi nazionali, soddisfacendo così il requisito della “nazionalità” al fine di ricorrere ex art. 28 l. 300/70 (che non richiede la necessaria presenza in ogni singola area del Paese, essendo sufficiente lo svolgimento di attività sindacale su ampia parte del territorio), e di aver aderito all’accordo interconfederale del 27 luglio 1994.
Infatti, ai sensi dell’accordo in questione la presentazione delle liste per la costituzione della RSU poteva essere presentata dalle OO.SS. firmatarie del ccnl applicato e da quelle che «a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto; b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo».
Tali requisiti, indica la Cassazione, non devono necessariamente coesistere ma possono essere considerati alternativi, con la conseguenza che un buon tasso di adesioni in azienda è da solo sufficiente a consentire al sindacato di partecipare alle elezioni della RSU.
Nel corso del giudizio la O.S. aveva dato prova da una parte di avere – sebbene mediante l’adesione a confederazioni nazionali – una capillarità su base nazionale, per certi versi certificata dalla sottoscrizione di alcuni ccnl, e dall’altra di avere un numero di iscritti pari a 39 lavoratori sui 49/50 impiegati in azienda.
Il dato numerico relativo agli iscritti, tuttavia, assume rilievo non già quale criterio autonomo e decisivo di rappresentatività, bensì come indice sintomatico dell’effettività dell’azione sindacale, da valutarsi unitamente agli ulteriori elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito, quali la diffusione territoriale e l’attività concretamente svolta.
L’accertamento del requisito della nazionalità (espressamente contestato dal datore di lavoro) pone questa pronuncia in continuità con i principi enunciati dalla nota sentenza n. 156/25 della Corte costituzionale, ha affermato che il diritto a costituire Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 19 l. 300/70 compete alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ancorché non firmatarie del contratto collettivo applicato in azienda o che non abbiano partecipato alle relative trattative. La decisione offre tuttavia un interessantissimo spunto di riflessione su quali debbano essere le agevolazioni concesse in capo a organizzazioni fortemente rappresentative sul piano aziendale ma prive di un radicamento nazionale qualificato, confermando l’esigenza – più volte evidenziata in dottrina e giurisprudenza – di una disciplina organica della rappresentatività sindacale.