17 Aprile 2025
Continuiamo l’esame della circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 27 marzo 2025, questa volta trattando le modifiche operate dal Collegato Lavoro (l. 203/2024) in materia di lavoro agile.
Innanzitutto, ricordiamo che lo smart-working si caratterizza, secondo quanto previsto dall’art. 18 l. 81/2017, quale “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.
Fatte salve le deroghe introdotte durante il periodo pandemico, la procedura ordinaria – sin dal 2017 – prevede che le parti individuali debbano regolare lo svolgimento della prestazione in modalità agile mediante specifico accordo scritto, con conseguenti obblighi comunicativi al Ministero del Lavoro secondo le modalità previste dal DM 149/2022.
Ed è proprio su questo aspetto che interviene l’art. 14 del Collegato, apportando alcune modifiche all’art. 23 della l. 81/2017.
In particolare – sebbene le FAQ del Ministero avessero, già dal 2022, chiarito la questione – viene ufficializzato da una norma di legge che la comunicazione obbligatoria deve essere trasmessa entro 5 giorni dall’inizio della prestazione della modalità agile (e non, invece, dalla sottoscrizione dell’accordo). Per fare un esempio: se l’accordo viene sottoscritto il 4 aprile e la prestazione in smart-working ha inizio il 7 aprile, la comunicazione dovrà essere inviata non oltre il 12 aprile.
Stesso discorso riguarda i casi di modifica della durata originaria per effetto di una proroga dell’accordo, la quale deve intervenire prima della scadenza concordata e comunicata telematicamente entro i 5 giorni successivi dalla proroga. Restando al nostro esempio, laddove l’accordo preveda una scadenza al 30 aprile e venga stipulata una proroga in data 27 aprile, la comunicazione dovrà intervenire entro il 2 maggio.
Considerazioni analoghe nel caso di cessazione anticipata: il datore di lavoro deve inoltrare la comunicazione di cessazione dello smart working entro i 5 giorni successivi alla nuova data concordata. E così, se la scadenza – inizialmente fissata al 30 maggio – dovesse essere anticipata al 30 aprile, la comunicazione non potrà essere inviata più tardi del 5 maggio.
È bene rammentare che, in caso di mancata comunicazione secondo le modalità normativamente previste, il datore di lavoro potrà andare incontro a una sanzione amministrativa, di importo variabile, da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Il termine di 5 giorni per l’effettuazione della comunicazione, in ogni caso, trova applicazione solo nei confronti dei datori di lavoro privati; per le pubbliche amministrazioni, invece, rimane fermo il termine del 20° giorno del mese successivo all’inizio della prestazione in smart-working, secondo quanto previsto dall’art. 9-bis d.l. 510/1996.