24 Febbraio 2026
Con la sentenza n. 30822 del 2025, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’utilizzabilità, ai fini disciplinari, delle immagini acquisite mediante impianti audiovisivi installati nei luoghi di lavoro, offrendo anche chiarimenti di rilievo in ordine al rapporto tra disciplina legale e autonomia collettiva.
La vicenda trae origine dal licenziamento intimato da una società a un lavoratore all’esito di un procedimento disciplinare fondato su riprese video – effettuate mediante impianto di videosorveglianza regolarmente autorizzato dall’ITL – che lo ritraevano mentre sottraeva somme di denaro sul luogo di lavoro.
In sede di gravame, la Corte d’Appello di Genova aveva dichiarato l’illegittimità del recesso datoriale, ritenendo il procedimento disciplinare viziato.
Secondo i giudici di secondo grado, le riprese poste a fondamento della sanzione espulsiva dovevano infatti considerarsi inutilizzabili, in quanto l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato – e recepita dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro – ne escludeva espressamente l’utilizzo a fini disciplinari.
Investita della questione, la Cassazione ha sostanzialmente confermato la decisione dei giudizi di secondo grado, pur censurandone l’apparato motivazionale.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato come l’inutilizzabilità delle riprese non potesse fondarsi sul contenuto dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato, poiché quest’ultima era stata adottata in un contesto normativo antecedente alla riforma dell’art. 4 della l. n. 300/1970, introdotta dall’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151/2015. La novella legislativa ha, infatti, ampliato l’ambito di utilizzabilità delle informazioni raccolte mediante impianti audiovisivi, consentendone l’impiego “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, ivi compresi quelli disciplinari, purché ciò avvenga nel rispetto della normativa sulla privacy (in tal senso, v. anche Cass. n. 32683/2021).
Ne consegue che la clausola di “inutilizzabilità”, contenuta nell’autorizzazione, doveva ritenersi ormai priva di efficacia in ragione “dal sopravvenire della novella legislativa”.
Tuttavia, la Corte ha affermato che le immagini dovessero considerarsi comunque inutilizzabili in ragione della previsione contenuta nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Quest’ultimo, recependo l’orientamento dell’Ispettorato, aveva infatti fatto propria la limitazione all’uso disciplinare delle riprese, introducendo una clausola che – diversamente da quella prevista nell’autorizzazione dell’ITL – non poteva ritenersi automaticamente travolta dalla riforma dell’art. 4.
Infatti, la previsione contrattuale – secondo la Cassazione – doveva considerarsi comunque valida (sebbene anacronistica), in quanto “espressione della libera esplicazione dell’autonomia privata delle parti collettive, senz’altro meritevole di tutela, configurandosi nello specifico quale clausola di maggior favore per il lavoratore”.
La sentenza in commento, pertanto, conferma che l’attuale formulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori consente l’utilizzo, anche ai fini disciplinari, delle immagini raccolte tramite impianti di videosorveglianza legittimamente installati in azienda, anche quando l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro (prima del Jobs Act) disponga il contrario.
Sotto altro profilo, tuttavia, la decisione rammenta che la modifica normativa intervenuta nel 2015 non ha travolto gli accordi o contratti collettivi eventualmente già sottoscritti, ai quali pertanto occorre guardare con particolare attenzione, in conformità al principio giuslavoristico del favor praestatoris.