13 Novembre 2024
La Cassazione con l’ordinanza n. 28329 del 5 novembre scorso ha ribadito un principio importante in materia di infortunio in itinere.
Nel caso esaminato, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trieste che non aveva riconosciuto l’indennizzabilità dell’evento occorso ad un lavoratore non già nel percorso per recarsi dall’abitazione al lavoro, bensì durante lo spostamento intrapreso per spostarsi da un cantiere ad un altro.
La Cassazione, nell’esaminare la fattispecie indicata, ha avuto modo di precisare ancora una volta un principio già espresso in passato, secondo il quale “il tempo per aggiungere un luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorquando lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione”.
In particolare, sussiste un carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale sia poi destinato, di volta in volta, in diverse località per svolgere la sua attività.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva agito in giudizio per vedersi riconosciuto quale infortunio in itinere il sinistro occorsogli mentre si stava recando dalla sede aziendale a un cantiere per conto della società, seppure utilizzando un mezzo proprio.
La Cassazione ha stabilito che un infortunio intercorso in tale tragitto deve essere considerato “in itinere”.
La recente ordinanza ricalca alcuni principi già consolidati in giurisprudenza, secondo i quali l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere è legato all’accertamento della sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa (cfr ex multis TAR Campania, Napoli sentenza n. 3400/23).
Accertato tale nesso, la qualificazione dell’infortunio in itinere non può venire meno anche se l’evento non è occorso (come nel caso in esame) durante il normale tragitto casa-lavoro.