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Malattia e certificato medico: l’INPS amplia la tutela anche alle visite in ambulatorio

7 Settembre 2026

Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026 l’INPS ha superato una prassi consolidata da ormai oltre trent’anni, riconoscendo la copertura previdenziale anche per il giorno che precede il rilascio del certificato di malattia quando la visita si sia svolta presso l’ambulatorio del medico curante, e non soltanto – come avveniva finora – in caso di visita domiciliare.

Per apprezzare la novità conviene ricordare la regola di base, che resta comunque confermata: ai fini previdenziali la malattia decorre, in via generale, dalla data in cui il medico redige il certificato. È quel giorno a determinare il computo della cosiddetta “carenza” (i primi tre giorni non indennizzati dall’INPS), le percentuali di indennizzo, il periodo massimo assistibile e l’eventuale applicazione delle sanzioni, come nel caso di assenza alla visita medica di controllo.

A questo principio, l’INPS affiancava un’unica eccezione, risalente alla Circolare n. 147 del 1996: poiché il medico di medicina generale può effettuare la visita domiciliare richiesta dal paziente anche entro le ore 12.00 del giorno successivo alla chiamata – facoltà oggi confermata dall’Accordo nazionale che disciplina l’attività dei MMG – per non penalizzare il lavoratore si ammetteva la retrodatazione di un giorno, purché il medico indicasse nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” la data del giorno precedente e barrasse la voce “visita domiciliare”. La visita in ambulatorio, invece, restava espressamente esclusa da questo beneficio, e la giurisprudenza di merito degli ultimi anni aveva confermato la coincidenza necessaria tra data della visita ambulatoriale e inizio della malattia.

L’INPS ha ora ritenuto necessaria un’interpretazione evolutiva, motivandola con il mutato contesto sociosanitario: la progressiva riduzione del numero dei MMG, i maggiori carichi di lavoro, la riorganizzazione dell’assistenza territoriale e la prassi ormai diffusa di ricevere i pazienti su appuntamento, per evitare sovraffollamenti nelle sale d’attesa, rendono spesso materialmente impossibile ottenere il certificato il primo giorno di malattia.

Da qui la decisione, adottata d’accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali:

“la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale”.

Restano dunque due limiti, che valgono anche per la visita domiciliare. Il primo è quantitativo: la retrodatazione copre un solo giorno, e se la data indicata nel certificato è anteriore di oltre un giorno il riconoscimento viene meno. Il secondo è di calendario: se il giorno precedente è festivo infrasettimanale, oppure cade di sabato o di domenica, il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale e la retrodatazione non opera. Il criterio si applica, come già in passato, anche alle certificazioni di continuazione e di ricaduta.

Per i datori di lavoro, la conseguenza è che il giorno di assenza precedente al certificato non può più essere considerato senz’altro privo di copertura previdenziale, fermo restando che gli obblighi contrattuali di comunicazione tempestiva e di reperibilità continuano a seguire la disciplina dei rispettivi CCNL.

Si tratta, in conclusione, di un ampliamento circoscritto ma di sicura rilevanza operativa, che, pur non introducendo alcuna retrodatazione più ampia rispetto al giorno singolo, determina tuttavia un’estensione del campo di applicazione della copertura previdenziale, con valenza dalla data di pubblicazione della circolare, vale a dire dal 4 settembre 2026.

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