11 Novembre 2025
Nel corso degli ultimi anni il ricorso alle agenzie investigative da parte dei datori di lavoro è cresciuto esponenzialmente, così come le contestazioni mosse dai lavoratori che spesso adducono un trattamento illecito dei propri dati personali.
Sul tema, la giurisprudenza ha da tempo confermato la piena utilizzabilità ai fini disciplinari dei dati raccolti tramite agenzie investigative, purché il controllo non abbia a oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti illeciti e/o fraudolenti non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale.
Di recente, però, l’argomento è tornato nuovamente sotto la lente di ingrandimento.
Molte testate giornalistiche, nel commentare la recente ordinanza n. 24558 del 4 settembre 2025 della Suprema Corte, hanno infatti sostenuto a gran voce l’obbligo dei datori di lavoro di fornire ai lavoratori copia del report investigativo conclusivo delle indagini operate tramite agenzia.
Ma cerchiamo di fare chiarezza.
La pronuncia sopra richiamata riguardava il caso di un licenziamento intimato dal datore di lavoro per abuso dei permessi ex l. 104/1992.
Con tale provvedimento la Suprema Corte ha ribadito che la fruizione dei permessi in questione può concretizzarsi anche in attività di assistenza indiretta (fare la spesa, acquistare farmaci ecc.) e che le stesse non devono neppure necessariamente coincidere con l’orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto prestare.
Nel merito delle indagini operate, la Cassazione ha precisato che “la contestazione dell’addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall’azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro; conseguentemente, è sufficiente che quest’ultimo indichi la fonte della sua conoscenza”.
Di conseguenza, contrariamene a quanto sostenuto da diversi commentatori, non è necessario che il datore di lavoro condivida il report investigativo con il lavoratore, ma è essenziale che i fatti oggetto di contestazione siano individuati in maniera completa, specifica e non ambigua.
Il lavoratore incolpato, infatti, deve essere posto nella condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, e ciò indipendentemente dalla condivisione del report investigativo predisposto dall’agenzia investigativa.
Nella fattispecie, tuttavia, non erano stati preindicati specificamente i fatti addebitati e, comunque, non era stata fornita prova dell’autorizzazione del personale preposto alle investigazioni, e pertanto gli Ermellini hanno rigettato il ricorso promosso dal datore di lavoro e confermato la correttezza dell’operato della Corte d’Appello (che aveva annullato il licenziamento intimato al lavoratore e ordinato la reintegrazione dello stesso).