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Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate: primi chiarimenti sulle detassazioni introdotte dalla Legge di Bilancio

25 Febbraio 2026

A oltre 50 giorni dall’entrata in vigore della l. 199/25 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito istruzioni sulle principali detassazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, sciogliendo gran parte dei dubbi interpretativi in merito alle nuove aliquote sostitutive del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, prestato nei giorni di riposo e a turni.

Dopo aver istituito i codici tributo con risoluzioni n. 2 e 3 del 29.01.2026, il 24.02.2026 è infatti stata pubblicata la circolare n. 2/E recante “Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni”.

1. Detassazione degli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi del settore privato

Quanto alla prima misura, il comma 7 della Legge di Bilancio ha previsto l’applicazione per tutto il 2026 – salva rinuncia individuale – di una imposta agevolata del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 01.01.2023 al 31.12.2026, ai lavoratori subordinati del settore privato con reddito da lavoro dipendente, riferito al 2025, non superiore a 33.000 euro.

La circolare chiarisce in primo luogo che l’aliquota agevolata riguarda i soli incrementi retributivi corrisposti in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026, non estendendosi pertanto a quelli stabiliti da contratti di secondo livello (aziendali o territoriali).

L’Agenzia motiva questa interpretazione restrittiva richiamando la relazione illustrativa alla legge, che evidenzia il chiaro obiettivo del Legislatore di “incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali“, e la relazione tecnica, la cui valutazione delle stime si basano sui dati Istat relativi ai ccnl.

Un altro punto dibattuto riguardava l’identificazione degli incrementi retributivi, ossia se la detassazione riguardasse i soli incrementi decorrenti dal 2026 oppure anche quelli già riconosciuti negli anni precedenti in forza di rinnovi sottoscritti dopo il 01.01.2024 e ancora in pagamento nel corso del 2026.

L’Agenzia delle Entrate sposa, in questo caso, un’interpretazione estensiva, precisando che la flat tax riguarda anche le “tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente”.

La circolare, poi, definisce con precisione il perimetro delle somme agevolabili.

Sono inclusi: i) gli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta (per dodici mensilità, tredicesima e quattordicesima), ii) gli istituti retributivi indiretti interessati dagli stessi incrementi contrattuali (es. integrazioni a carico del datore di lavoro per malattia, maternità, infortunio, ecc.) e iii) gli importi riconosciuti a titolo di superminimo se assorbiti dagli aumenti previsti da ccnl sottoscritti in questo arco temporale.

Sono esclusi: i) gli scatti di anzianità, ii) le somme erogate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive (anche a titolo di straordinario), iii) l’indennità per lavoro notturno o festivo, iv) gli importi erogati a titolo di una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale e iii) le quote di tfr.

Quanto agli aspetti operativi, il datore di lavoro ha l’onere di verificare il mancato superamento del limite di 33.000 euro nel 2025, senza che il dipendente sia tenuto a presentare alcuna istanza; tuttavia, qualora si tratti di datore di lavoro diverso da quello che ha rilasciato la CU nel 2025, il lavoratore dovrà fornire le relative Certificazioni Uniche o una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000.

Al fine di evitare penalizzazioni, la circolare chiarisce che il reddito assoggettato a imposta sostitutiva deve essere computato nel reddito complessivo ai fini della verifica dei requisiti per il riconoscimento del trattamento integrativo di cui all’art. 1 d.l. n. 3/2020.

2. Detassazione per lavoro notturno, festivo, prestato nei giorni di riposo e a turni

I commi 10 e 11 riguardano l’introduzione, anche in questo caso per il solo 2026, di un’imposta sostitutiva del 15% su determinate maggiorazioni e indennità, entro un limite annuo di imponibile pari a 1.500 euro. L’agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2025, abbiano avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro (ferma, anche in tal caso, la possibilità di rinuncia espressa concessa al dipendente).

Anche su questo punto, la Circolare fornisce importanti chiarimenti, precisando che la detassazione si applica esclusivamente agli importi “aggiuntivi” rispetto alla retribuzione ordinaria previsti dai ccnl, con conseguente esclusione – pure per quanto concerne questa misura – degli emolumenti previsti da accordi territoriali o aziendali.

Le somme interessate riguardano quelle erogate a titolo di:

i) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (compresa la maggiorazione per lo straordinario notturno),

ii) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi (compresa la maggiorazione per lo straordinario festivo) e nei giorni di riposo settimanale. A tal riguardo, la circolare specifica che il concetto di “riposo settimanale” è quello definito dal ccnl, a prescindere dalla coincidenza con la domenica,

iii) indennità di turno e gli altri emolumenti connessi al lavoro a turni,

iv) indennità di reperibilità collegate alle tre tipologie di lavoro sopra elencate.

Sono esplicitamente escluse: i) le somme che sostituiscono, in tutto o in parte, la retribuzione ordinaria, ii) le voci retributive indirette (integrazioni per malattia, maternità, infortunio, ecc.) e iii) quelle differite (tfr). Anche il lavoro straordinario è escluso, a meno che non sia prestato in orario notturno o festivo e dia quindi diritto alle specifiche maggiorazioni agevolabili.

Il limite di 1.500 euro annui rappresenta una franchigia: le somme eccedenti tale importo concorrono infatti alla formazione del reddito e sono soggette alla tassazione ordinaria. In ogni caso, ai fini del calcolo di tale limite non si tiene conto dei premi di risultato o della partecipazione agli utili soggetti all’imposta sostitutiva previsti dalla l. 208/2015.

La circolare richiama il cd. principio di cassa allargato previsto dal secondo periodo dell’art. 51 co. 1 secondo periodo del TUIR, ai sensi del quale “Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Ciò sta a significare che gli importi detassabili sono quelli che vengono erogati successivamente al 12.01.2026 anche se riferiti all’anno precedente, in quanto lo stesso segue l’anno fiscale 2026.

Gli adempimenti operativi, infine, sono i medesimi previsti per la detassazione degli incrementi retributivi previsti dai ccnl.

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