1 Ottobre 2026
Con la circolare n.100/2026 l’INPS interviene su un tema di particolare interesse pratico: il recupero dei permessi retribuiti ex art. 33 legge 104/92 concessi a più persone per l’assistenza di una persona con disabilità grave in caso di superamento dei limiti previsti dalla legge.
La questione nasce dalla modifica introdotta dal d.lgs. n. 105/2022, che ha eliminato il principio del c.d. “referente unico all’assistenza”.
Oggi, quindi, è possibile che più familiari siano autorizzati a fruire dei permessi per assistere la stessa persona.
Resta tuttavia fermo un principio fondamentale: i 3 giorni di permesso mensile non spettano a ciascun lavoratore, costituendo un limite complessivo riferito alla medesima persona assistita; di conseguenza, gli stessi devono essere fruiti in maniera alternata tra gli aventi diritto.
Con la recente circolare l’Ente previdenziale distingue due ipotesi a seconda che i lavoratori fruiscano dei permessi in giornate e in orari differenti, ma superino comunque il limite complessivo dei 3 giorni mensili, oppure li utilizzino nella medesima giornata e nelle stesse ore violando, così, il principio dell’alternanza.
Nella prima ipotesi l’INPS applica il criterio della priorità temporale: le fruizioni precedenti consumano progressivamente il monte disponibile e, una volta esaurito quest’ultimo, le ore e/o le giornate successivamente utilizzate non sono riconosciute.
Il recupero viene, quindi, effettuato nei confronti del lavoratore che, per primo, ha fruito del permesso oltre il limite di legge.
Nel secondo caso, invece, atteso che i permessi sono stati utilizzati nello stesso momento, non potendosi individuare una priorità temporale l’INPS ripartisce l’indebito in parti uguali tra i lavoratori coinvolti.
Così, se due familiari fruiscono nella stessa giornata del permesso, la giornata viene considerata indebita per il 50% nei confronti di ciascuno dei lavoratori, rapportando il recupero al rispettivo orario di lavoro.
I chiarimenti dell’INPS intervengono in un quadro di crescente attenzione al corretto utilizzo dei permessi, questione in cui si è inserita anche la giurisprudenza di legittimità, la quale è divenuta particolarmente rigorosa al riguardo.
La Cassazione infatti, ha ripetutamente affermato che deve esistere un nesso causale tra l’assenza del lavoratore e l’assistenza prestata alla persona con disabilità.
L’uso del permesso per soddisfare esigenze personali potrebbe integrare l’abuso e la violazione degli obblighi di buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Istituto previdenziale, consentendo – nei casi più gravi – addirittura il licenziamento del lavoratore (cfr. Cass. 15029/2025 e Cass. 13155/2026).
La circolare INPS 100/2026 aggiunge un ulteriore tassello, precisando che non è sufficiente che ciascun familiare sia stato autorizzato alla fruizione ma è necessario che gli stessi si accordino tra loro affinché non venga superato il limite complessivo dei tre giorni e non vi sia sovrapposizione, in ossequio al principio dell’alternanza nel godimento di tale beneficio di legge.