L’Inps, con messaggio del 4 maggio 2012, n. 7597, ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande di decontribuzione relative all’anno 2010, stabilendo che le stesse potranno essere trasmesse via internet – sia singolarmente che tramite i flussi XML- dalle ore 15 del giorno 7 maggio 2012 alle ore 23 del 3 giugno 2012.
Al riguardo, si rammenta che – come già precisato con precedente nota disponibile on line – il Ministero del Lavoro, con decreto del 3 agosto 2011, aveva già fornito le precisazioni necessarie al fine di applicare la c.d. decontribuzione di cui all’art. 1, commi 67 e 68, l. 247/2007 anche alle retribuzioni variabili erogate in forza di accordi sindacali decentrati nell’anno 2010.
Tuttavia, le modalità operative per la presentazione delle relative domande erano state demandate all’Inps, il quale, con il messaggio di cui sopra, ha ottemperato a tale compito.
Di conseguenza, a decorrere dal 7 maggio 2012 e fino al 3 giugno 2012, sarà possibile presentare (individualmente o per il tramite di un intermediario abilitato) le domande in questione con modalità telematiche, utilizzando l’apposita applicazione disponibile tra i Servizi per Aziende e Consulenti, all’interno della sezione Servizi on line del sito www.inps.it.
Quanto agli importi che potranno essere assoggettati a decontribuzione – i quali, si rammenta, entro la misura massima del 2,25% della retribuzione contrattuale annua del lavoratore, saranno totalmente esenti da contributi per il lavoratore ed, inoltre, potranno essere assoggettati ad uno sgravio contributivo del 25% per il datore di lavoro – l’Inps chiarisce che il beneficio segue una logica di “cassa” e, pertanto, potranno essere proposte domande con esclusivo riferimento alle somme – collegate alla contrattazione di secondo livello – corrisposte nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010, indipendentemente dall’anno di maturazione o di stipula del relativo accordo decentrato.
Al riguardo, si conferma, tuttavia, che tali somme potranno beneficiare del trattamento in questione solo laddove – oltre ad essere state effettivamente erogate sulla base di accordi decentrati (territoriali o aziendali) depositati presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro entro il 29 gennaio u.s. – presentino altresì, in via alternativa, una delle seguenti caratteristiche: a) siano incerte nella corresponsione o nel loro ammontare; 2) siano correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
Si rammenta, infine, che l’accesso allo sgravio è subordinato anche al rispetto delle condizioni previste dalla legge n. 296/2006 (regolarità contributiva ed applicazione della parte economica dei contratti collettivi).