area clienti

Valore confessorio della denuncia di infortunio

26 Luglio 2013

Con una recente ed interessante pronuncia, la Suprema Corte è intervenuta su un aspetto di grande interesse per i datori di lavoro, in materia di denuncia degli infortuni sul lavoro occorsi ai propri dipendenti e delle rilevanti conseguenze che da essa possono derivare.
Il caso concreto riguarda un dipendente che reclamava il risarcimento del danno conseguente ad un grave infortunio subito in ambito lavorativo, consistito in un trauma cranico con postumi.
In particolare, il lavoratore addebitava tale trauma ad una caduta dall’altezza di circa 2,5 metri allorquando cercava di recuperare degli specchi che si trovavano su uno scaffale e che avrebbe dovuto trasportare al reparto imballaggi.
Diversamente, il datore di lavoro affermava che l’infortunio era occorso a seguito di un banale scivolone del dipendente, circostanza peraltro dichiarata verosimile nella relazione resa dal consulente medico incaricato dal giudice.
La Corte territoriale rigettava le richieste del lavoratore, che si rivolgeva quindi alla Suprema Corte per la cassazione della sentenza resa, lamentando l’erroneità della pronuncia in questione sia per non aver ritenuto che l’onere della prova circa le modalità dell’infortunio ricadesse sul datore di lavoro, sia anche per non aver adeguatamente valutato la portata delle dichiarazioni datoriali rese in sede di denuncia di infortunio.
Come noto, infatti, l’art. 53, D.P.R. 1124/1965, dispone che il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’INAIL gli infortuni subiti dai suoi dipendenti, indicando oltre alle sue generalità, “il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti”.
Nel caso di specie, il datore di lavoro nella denuncia di infortunio aveva indicato una caduta dallo scaffale quale causa dell’infortunio, ma la Corte territoriale non aveva ritenuto che tale dichiarazione potesse assumere valore confessorio perché priva dell’elemento soggettivo – vale a dire della consapevolezza e volontà in capo a chi la rendeva delle conseguenze pregiudizievoli che ne sarebbero potute derivare – ed in assenza di ulteriori precisazioni o dell’indicazione di testimoni oculari.
La Suprema Corte, viceversa – dopo aver ribadito che l’onere della prova circa le modalità dell’infortunio grava integralmente sul lavoratore, rigettando sul punto le sue doglianze – accoglie viceversa il ricorso sconfessando le argomentazioni della Corte d’Appello da ultimo riferite.
E così, gli Ermellini affermano che il requisito della volontà e consapevolezza della dichiarazione confessoria si limita alla dichiarazione stessa, non estendendosi ai suoi potenziali effetti sfavorevoli. Basta, in altre parole, la consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte, senza che sia necessaria l’ulteriore consapevolezza delle conseguenze giuridiche che da quanto dichiarato possano derivare.
Accertata, quindi, la natura confessoria delle dichiarazioni datoriali rese nella denuncia di infortunio, ne deriva, secondo i Supremi Giudici, la naturale conseguenza che esse costituiscono prova, senza la necessità di ulteriori indicazioni o di testimonianze, dovendo esse unicamente essere assoggettate alla valutazione di attendibilità da parte del giudice, al pari di tutte le altre prove.
In conclusione, i datori di lavoro sono avvertiti. Dovranno porre la massima attenzione a quanto dichiarato in sede di denuncia di infortunio dei propri dipendenti, avendo cura di indicare esattamente le modalità e le circostanze del fatto, se del caso evidenziando – in caso di assenza di testimoni – che le modalità dell’infortunio sono indicate esclusivamente sulla base di quanto riferito dal dipendente, così da evitare che possano essere considerate dichiarazioni confessorie ed utilizzate a loro danno dagli infortunati o dall’INAIL.

 

Potrebbe interessarti anche
Gestione del rapporto di lavoro
Lavoratori a tempo parziale e assolvimento dell’obbligo di formazione
Il lavoratore è tenuto a svolgere la formazione obbligatoria anche se richiesta...
3 min
Gestione del rapporto di lavoro
Anche la Corte d’Appello conferma che occorre fare riferimento all’orario normale di lavoro per quantificare le assenze per i permessi ex lege 104
Con motivazioni pubblicate lo scorso 26 luglio, la Corte d’Appello di Roma (se...
3 min
Gestione del rapporto di lavoro
Le conseguenze della mancata fruizione delle ferie nei termini di legge
I dipendenti che non fruiscono delle ferie rischiano di perderle? La Corte di...
2 min
Gestione del rapporto di lavoro
Assegno di inclusione: cosa cambia con la legge di conversione del decreto Lavoro
La legge n. 85 del 3 luglio 2023 ha convertito il cd. decreto Lavoro (d.l. 48/20...
2 min
Gestione del rapporto di lavoro
Quasi allo scadere, il Decreto Lavoro è legge
È stata pubblicata nella serata di ieri la legge di conversione del c.d. Decret...
2 min