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Validi gli accordi sul riposo giornaliero del personale della sanità privata

1 Dicembre 2017

Con nota del 28 novembre scorso, il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello formulata nel lontano marzo 2016 dall’Aris in tema di orario di lavoro.
In particolare, a seguito dell’entrata in vigore della l. 161/14 – che aveva abrogato le norme introdotte nel 2008 per il personale del ruolo sanitario e delle aree dirigenziali delle aziende del SSN in deroga alle previsioni del d. lgs. 66/03 in materia di orario di lavoro e, tra esse, in particolare a quelle sul riposo giornaliero – alcune sigle sindacali si rifiutavano di sottoscrivere accordi nelle

Strutture sanitarie private volti alla deroga al limite minimo di 11 ore consecutive di riposo nelle 24 ore, sostenendo altresì la caducazione degli accordi precedentemente in merito sottoscritti.
In ragione di quanto sopra, l’Aris formulava istanza di interpello al Ministero del Lavoro volta a chiarire la riferibilità al solo settore pubblico delle norme abrogate.

Ebbene, dopo non breve attesa, il Ministero ha pienamente confermato l’impostazione dell’Aris e dello scrivente Studio, che già all’entrata in vigore della normativa in esame aveva rilevato l’esclusione del settore privato dall’ambito di applicazione delle previsioni abrogative.
Ed invero, il Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello citata – dopo aver richiamato ed esaminato la normativa abrogata – precisa che “la disciplina derogatoria…riguardava esclusivamente i lavoratori appartenenti ai ruoli del Servizio sanitario nazionale, senza riferirsi al personale sanitario delle strutture private”, concludendo nel senso che “l’abrogazione delle disposizioni innanzi richiamate, disposta dal citato art. 14 della legge n. 161/14, non ha prodotto effetti sulla regolamentazione dell’orario di lavoro del personale sanitario occupato presso le strutture private, per il quale continua, dunque, a trovare piena applicazione la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva di settore”.
Alla luce di quanto sopra, non può dunque più esservi alcun dubbio in ordine alla piena validità, anche dopo l’entrata in vigore della l. 161/14, degli accordi a qualsiasi livello sottoscritti nelle strutture sanitarie private in conformità alle previsioni legislative del d. lgs. 66/03.


Interpello n. 4 / 2017    ARIS
Associazione religiosa Istituti socio sanitari

Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004 – Disciplina dell’orario di lavoro del personale del settore della sanità privata.

L’Associazione religiosa istituti socio sanitari – ARIS ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere se l’articolo 14 della legge n. 161/2014, recante “Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” sia applicabile anche ai lavoratori del settore della sanità privata. Al riguardo, acquisito il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del citato articolo 14 il quale stabilisce, al comma 1, che: “Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell’articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e il comma 6-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.”.
Lo stesso articolo, al comma 3 stabilisce che: […] Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell’orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell’articolo 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell’articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1.” Le disposizioni oggetto di abrogazione escludevano dall’applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 66/2003 (recante disposizioni in materia di riposo giornaliero) il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale trovavano invece applicazione le disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. In proposito, va precisato che la disciplina derogatoria di cui all’articolo 41 del decreto-legge n. 112 del 2008 e di cui al comma 6-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 66 del 2003, abrogata per effetto del richiamato articolo 14 della legge n. 161/2014, riguardava esclusivamente i lavoratori appartenenti ai ruoli del Servizio sanitario nazionale, senza riferirsi al personale sanitario delle strutture private, per il quale, pertanto, trova tuttora applicazione la disciplina delle deroghe prevista dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003 alla quale si è riferita la contrattazione collettiva di settore. Alla luce di tale ricostruzione si ritiene che l’abrogazione delle disposizioni innanzi richiamate, disposta dal citato articolo 14 della legge n. 161/2014, non ha prodotto effetti sulla regolamentazione dell’orario di lavoro del personale sanitario occupato presso le strutture private, per  il  quale  continua,  dunque,  a  trovare  piena  applicazione  la  disciplina  prevista  dalla contrattazione collettiva di settore.

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

 

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