25 Marzo 2011
Precedentemente alla riforma delle pensioni del 1995, i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia erano stabiliti dall’art. 2 l. 503/1992 (c.d. Riforma Amato).
Art. 2 l. 503/1992 – Riforma Amato.
“Nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia e` riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata”.
Tabella B – Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia
Periodi |
Anzianità |
Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 |
16 |
Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 |
17 |
Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 |
18 |
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 |
19 |
Dal 1° gennaio 2001 in poi |
20 |
La suddetta disposizione, ancora in vigore, riguarda esclusivamente i lavoratori iscritti all’Inps prima del 31 dicembre 1995, il cui trattamento pensionistico viene liquidato mediante i sistemi retributivo o misto.
Per gli altri lavoratori, invece, la l. 335/1995 ha introdotto – in sostituzione delle vecchie pensioni di anzianità e vecchiaia – un’unica prestazione:
Art. 1 co. 19 e 20 l. 335/1995
“19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata “pensione di vecchiaia“.
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. (…)”.
I requisiti per tale nuova prestazione (c.d. pensione di vecchiaia contributiva) sono stati modificati – con decorrenza dal 1 gennaio 2008 – dalla l. 243/2004, così come modificata dalla l. 247/2007.
Art. 1 l. 243/2004
“6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni. (questa disposizione riguarda solamente i pensionati con il sistema retributivo o misto, n.d.r.)
b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all’articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con un’anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge; (…)”
Sulla base di tale disposizione, pertanto, la pensione di vecchiaia contributiva (lavoratori iscritti all’Inps dopo il 31 dicembre 1995) spetta alle seguenti condizioni, tra loro alternative:
– requisito anagrafico (60 anni per gli uomini e 65 per le donne) e contributivo (5 anni di contributi);
– requisito contributivo pari a 40 anni, a prescindere dall’età anagrafica;
– requisito contributivo pari a 35 anni e ulteriori requisiti di cui alle seguenti tabelle (sistema della quote):
Tabella A
Anno |
Età anagrafica |
|
Lavoratori dipendenti pubblici e privati |
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS |
|
2008 |
58 |
59 |
2009 – dal 01/01/2009 al 30/06/2009 |
58 |
59 |
Tabella B
Lavoratori dipendenti pubblici e privati |
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS |
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(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva |
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 |
(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva |
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2 |
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2009 – dal 01/07/2009
al 31/12/2009 |
95 |
59 |
96 |
60 |
2010 |
95 |
59 |
96 |
60 |
2011 |
96 |
60 |
97 |
61 |
2012 |
96 |
60 |
97 |
61 |
dal 2013 |
97 |
61 |
98 |
62 |