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VADEMECUM SUI REQUISITI PENSIONISTICI 2022

14 Gennaio 2022

Con l’arrivo del nuovo anno, lavoratori e strutture sono interessati a conoscere le modifiche intervenute in materia di requisiti pensionistici e di modalità di accesso ai trattamenti previdenziali.

Di seguito riportiamo un utile vademecum.

Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo.

È il pensionamento “tipo”, valido per chi poteva far valere almeno un contributo accreditato prima del 1996.

Richiede il raggiungimento congiunto di 2 requisiti, quello anagrafico e quello contributivo.

Mentre il requisito contributivo, salvo qualche particolare eccezione, è fissato in 20 anni di versamenti, pari a 1040 settimane, quello anagrafico, nell’anno 2022, è ancora stabilito, senza più alcuna differenza tra uomini e donne e tra “autonomi” o dipendenti, a 67 anni.

Una volta raggiunti ambedue i requisiti si può andare in pensione dal mese successivo.

Si deve cessare l’attività da lavoro dipendente e la pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo “puro”.

È il tipo di pensione che riguarda coloro che non possono far valere neppure un contributo prima del 1° gennaio del 1996.

Come per la pensione di vecchiaia del sistema retributivo, occorre anche qui, maturare congiuntamente i 20 anni di versamento e l’età pensionabile che è

fissata, senza più alcuna differenza tra uomini e donne e tra “autonomi” o dipendenti, a 67 anni.

Ulteriore condizione: per i soli destinatari del sistema contributivo puro, l’accesso a pensione è consentito soltanto qualora, in aggiunta ai suddetti requisiti anagrafici e contributivi, risulti soddisfatta anche la condizione dell’importo della pensione che deve essere pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale (701,47 euro per il 2022).

Se non si hanno 20 anni di versamento oppure la pensione maturata è inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale si va in pensione a 71 anni (nel 2022) anche con soli 5 anni di contributi.

Il calcolo della pensione è fatto esclusivamente con il sistema contributivo.

Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione.

Chi ha periodi accreditati in diverse gestioni previdenziali (Inps, ex Inpdap, Casse per i liberi professionisti, ecc.…) può ottenere un unico trattamento pensionistico, chiamato “pensione di vecchiaia in totalizzazione”.

Occorre avere almeno 20 anni complessivi di versamenti ed aver compiuto, nel 2022, almeno 66 anni di età ma, una volta raggiunti ambedue i requisiti, la decorrenza della pensione è fissata dal diciannovesimo mese successivo.

Il calcolo della pensione è, di norma, effettuato con le regole del sistema contributivo. Salvo particolari casi, il “cumulo contributivo” – analizzate più avanti – ha reso assai poco appetibile questo tipo di trattamento pensionistico.

Pensione di vecchiaia in totalizzazione con paesi esteri.

Chi ha versamenti previdenziali in paesi dell’Unione Europea o in quelli che hanno sottoscritto convenzioni “previdenziali” con l’Italia, per ottenere la pensione di vecchiaia, beneficia di un riconoscimento gratuito del lavoro svolto nei paesi esteri.

Il periodo di lavoro all’estero viene valutato esclusivamente ai fini del diritto alla pensione, e non per determinarne l’importo.

Ad esempio, se un lavoratore è stato assicurato in Francia per 3 anni di lavoro svolto come dipendente e ha in più 17 anni di contributi in Italia, una volta compiuta l’età pensionabile dei 67 anni, matura regolarmente la pensione di vecchiaia, avendo cumulato 20 anni di contributi complessivi.

La pensione “in pagamento” sarà però determinata soltanto con i 17 anni versati in Italia, mentre la Francia riconoscerà la quota corrispondente ai 3 anni secondo le norme interne del Paese e al compimento dell’età pensionabile vigente in oltralpe.

Per quanto attiene al sistema di calcolo, i contributi esteri valgono anche per stabilire il metodo di calcolo da applicare: retributivo, misto o contributivo.

Pensione di vecchiaia in regime di “cumulo”

Il “cumulo contributivo” consente, ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e degli autonomi, a quelli iscritti alla Gestione Separata oppure alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex ENPALS, ex INPDAP, INPGI, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici, ecc.) nonché, dal 2017, alle Casse di Previdenza dei liberi professionisti, di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.

È necessario aver compiuto l’età pensionabile, occorrono 20 anni complessivi di versamenti e non è richiesta la condizione di non aver raggiunto il requisito contributivo in nessuno dei fondi interessati.

La pensione è calcolata con il meccanismo del “pro quota” ovvero il metodo secondo il quale ognuna delle Gestioni interessate liquida la parte di propria competenza con le regole specifiche della Gestione.

Le cose si modificano se, per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, concorrono i contributi versati in una Cassa di Previdenza dei Liberi professionisti: in questo caso, se i requisiti per la prestazione di vecchiaia nella Cassa Professionale sono superiori a quelli vigenti nell’Inps (o negli altri fondi pubblici), quest’ultimo erogherà subito la propria quota mentre per quella maturata nella cassa professionale occorrerà attendere i requisiti anagrafici e contributivi per la prestazione di vecchiaia previsti dall’ordinamento della cassa in questione.

La pensione sarà comunque unica sebbene composta da distinte quote di pensione a seconda del numero degli enti previdenziali interessati.

La pensione, anche per la quota a carico di altri Fondi, è erogata dall’INPS.

Pensione di vecchiaia per gli invalidi in misura non inferiore all’ 80%.

I lavoratori dipendenti che sono riconosciuti dall’INPS (il giudizio delle Commissioni ASL per il riconoscimento dell’invalidità civile non vale, ma serve quello dei sanitari dell’INPS) in misura almeno pari all’80 per cento vanno in pensione di vecchiaia – se in possesso di almeno 20 anni di contributi – a 61 anni di età se uomo e a 56 anni se donna.

La pensione decorre dal tredicesimo mese successivo al raggiungimento dei requisiti.

Essa è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

Pensione di vecchiaia per i lavoratori non vedenti.

I lavoratori non vedenti accedono alla pensione di vecchiaia con 10 anni di contributi versati dopo il riconoscimento della cecità e, se sono ciechi assoluti dalla nascita o divenuti tali prima dell’inizio del rapporto assicurativo, vanno in pensione, se sono lavoratori dipendenti, a 56 e 51 anni di età, rispettivamente per uomini e donne, e, se sono lavoratori autonomi a 61 gli uomini e 56 le donne anni di età.

Se, infine, non sono ciechi assoluti oppure la cecità è insorta dopo l’inizio del rapporto assicurativo, gli interessati vanno in pensione con 15 anni di contributi, all’età di 61 anni gli uomini e 56 anni le donne, se sono dipendenti o, se autonomi, a 66 e 61 anni di età.

La pensione decorre per i lavoratori dipendenti dal tredicesimo mese successivo al raggiungimento dei requisiti e dal diciannovesimo mese per quelli autonomi.

La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

Pensione anticipata nel sistema retributivo.

È la prestazione che si raggiunge, indipendentemente dall’età anagrafica, quando possono far valere, nel 2021, 42 anni e 10 mesi di contributi (conta tutta la contribuzione) per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Il requisito contributivo, bloccato fino al 2026, crescerà nel tempo così come si incrementerà l’aspettativa di vita.

La pensione, che decorre dal quarto mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo e a condizione che si sia cessata l’attività lavorativa da dipendente, è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

Per i lavoratori “contributivi puri”, ossia per chi ha contribuzione dopo il 1° gennaio 1996, vi è la possibilità di andare in pensione a 64 anni.

È una opportunità offerta dalla pensione anticipata di tipo contributivo, per la quale sono sufficienti 20 anni di contribuzione.

Tuttavia, c’è un altro requisito che rende più difficile l’accesso alla pensione anticipata a 64 anni.

La normativa, infatti, stabilisce che per poter anticipare l’accesso alla pensione all’età di 64 anni bisogna aver maturato una pensione di importo pari o superiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

Tale importo per il 2022 è stabilito a 1.309,39 euro, obiettivo raggiungibile solo da chi ha avuto carriere ben retribuite in quanto bisogna considerare che le regole previste dal calcolo contributivo sono più penalizzanti rispetto a quelle del retributivo e di conseguenza è molto più difficile arrivare a percepire un assegno di importo elevato con soli 20 anni di contributi.

Pensione anticipata per i lavoratori precoci.

I lavoratori “precoci” sono coloro che hanno almeno un anno di contributi da lavoro effettivo prima dei 19 anni di età, possono accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto a 41 anni, in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

L’opportunità riguarda solo alcune categorie di lavoratori quali:

a) i disoccupati con ammortizzatori sociali scaduti da più di 3 mesi;

b) gli invalidi oltre il 74 per cento;

c) “caregiver” ovvero chi assiste familiari conviventi entro il primo grado portatori di handicap grave;

d) gli addetti a lavori faticosi esplicitamente indicati nella legge.

La pensione decorre dal terzo mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo e a condizione che si sia cessata l’attività lavorativa, per i lavoratori dipendenti.

Pensione anticipata con “Quota 100”.

Tutti i lavoratori iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) ed alle forme esclusive e sostitutive nonché gli iscritti alla Gestione separata INPS, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di Quota 100 maturata con un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Questa possibilità vale, però solo, per chi ha raggiunto il requisito entro il entro il 31 dicembre del 2021 e può essere esercitata anche in data successiva purché i requisiti siano maturati entro il 2021.

Per maturare il diritto alla pensione “quota 100”, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali hanno facoltà di cumulare, per raggiungere i 38 anni di contributi, i periodi assicurativi non coincidenti.

Non sono, però, utilizzabili i contributi versati alle Casse di previdenza dei liberi professionisti (INARCASSA, Cassa Forense, ENPAF, ENPAM, ecc.)

La pensione “quota 100” non è cumulabile fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La decorrenza della pensione scatta, per i dipendenti del settore privato, tre mesi dopo il raggiungimento dei requisiti; per i dipendenti pubblici la decorrenza scatta sei mesi dopo.

Pensione anticipata con “Quota 102”.

Per la pensione anticipata “quota 102” sono richiesti 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, da perfezionare entro il 31.12.2022.

Le lavoratrici e i lavoratori che hanno maturato 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2021 potranno accedere alla pensione “quota 100” anche successivamente alla predetta data, ovvero dopo l’apertura della c.d. finestra.

Allo stesso modo, chi matura i requisiti di età e contribuzione richiesti per “quota 102” entro il 31.12.2022 potrà conseguire il trattamento pensionistico negli anni seguenti, dopo l’apertura della c.d. finestra. Per questo trattamento si applicano le altre norme già previste per “quota 100”, riguardo i destinatari, il regime delle decorrenze, l’incumulabilità con i redditi da lavoro, ecc.

Possono pertanto accedere al trattamento gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS e alla gestione separata.

Queste disposizioni non si applicano al personale militare delle Forze armate, al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di Finanza.

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo posseduta dal lavoratore, fermo restando il contestuale perfezionamento dei 35 anni con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione (nelle gestioni dove si applica tale principio per il diritto alla pensione anticipata/anzianità).

Le lavoratrici e i lavoratori che maturano i menzionati requisiti anagrafici e contributivi possono accedere al trattamento pensionistico decorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, ovvero trascorsi 6 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Per i citati dipendenti delle pubbliche amministrazioni:

a) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi;

b) non possono essere collocati a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età al compimento dei 65 anni, qualora abbiano perfezionato i requisiti per l’accesso a “quota 102”.

Ai lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione dei dipendenti pubblici che hanno un rapporto di lavoro di natura privatistica (ad esempio dipendenti ex IPAABB, ex municipalizzate, etc.), non si applicano le decorrenze e le disposizioni previste per i lavoratori del settore pubblico sopra citate.

Gli iscritti a più forme previdenziali possono perfezionare il diritto a pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni gestite dall’INPS sopra citate, purché non titolari di pensione in una delle predette gestioni.

Ricordiamo che il regime delle decorrenze si applica anche ai trattamenti in cumulo.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l’attesa è di 6 mesi, anche in caso di contestuale iscrizione presso altre gestioni.

Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

Così come previsto per “quota 100”, anche questa pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo – ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui – fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Le disposizioni della “pensione quota 102” non si applicano per le prestazione di incentivo all’esodo e le prestazioni integrative e assegni straordinari per il sostegno al reddito nei processi di agevolazione all’esodo.

Ai dipendenti pubblici che accedono alla “pensione quota 102”, il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti pensionistici ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

L’INPS, con messaggio n. 97 del 10.01.2022, ha comunicato che dal 7 gennaio 2022 è aperta la procedura per la presentazione della domanda di pensione “quota 102”.

Il nuovo trattamento riguarderà, in pratica, i nati fino al 1958 (in particolare i nati nel 1956, 1957 e 1958), in possesso di 37 anni di contribuzione nel 2021, esclusi da “quota 100” per mancanza di un anno di contribuzione.

Pensione anticipata con il cumulo delle contribuzioni.

Chi ha versamenti in più gestioni (INPS, Gestione Separata, INPDAP, Casse Professionali, ecc.) può accedere alla pensione anticipata se, sommando i diversi “spezzoni” raggiunge, rispettivamente per uomini e donne, i 42 anni e 10 mesi e i 41 anni e 10 mesi di versamenti.

Ad esempio, un professionista che può vantare 10 anni di lavoro in una cassa professionale ed altri 35 anni di contributi da lavoro dipendente potrà sommarli, se non “totalmente” coincidenti temporalmente, al fine di uscire con la pensione anticipata avendo superato il requisito minimo di 42 anni e 10 mesi di contribuzione previsto dalla Legge Fornero.

Per la pensione di vecchiaia in regime di “cumulo” il calcolo della prestazione Ogni gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Pensione di anzianità in regime di totalizzazione.

Chi ha periodi accreditati in diverse gestioni previdenziali (Inps, ex Inpdap, Casse per i liberi professionisti, ecc.…) può ottenere, così come avviene per la pensione di vecchiaia in totalizzazione, un unico trattamento pensionistico, chiamato “pensione di anzianità in totalizzazione”.

Per maturare il diritto a questa prestazione è indispensabile poter far valere, senza alcun requisito anagrafico, un’anzianità contributiva complessiva di almeno 41 anni di contributi di contributi escludendo, però, dal computo i contributi figurativi per disoccupazione e malattia.

Così come per la pensione di vecchiaia in totalizzazione anche in questo caso per raggiungere il requisito contributivo si sommano solo i periodi di contribuzione non coincidenti versati nelle diverse gestioni.

Ulteriore condizione richiesta per accedere alla pensione di anzianità in totalizzazione è quello di poter anche far valere requisiti, diversi da quell’anzianità contributiva, eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti degli Istituti previdenziali presso cui sono stati versati i contributi da totalizzare (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la cancellazione dall’albo professionale, ecc.).

Per quanto attiene alla decorrenza della prestazione, la pensione di anzianità in totalizzazione è soggetta al rispetto della “finestra mobile”; in pratica la prestazione scatta dal 21° mese successivo a quello nel quale è stato raggiunto il requisito contributivo. Il calcolo della prestazione è fatto con il sistema contributivo.

Pensione anticipata in totalizzazione estera.

Come per la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione estera, chi ha versato, oltre che in Italia, contributi in uno dei Paesi dell’Unione Europea o in uno Stato estero convenzionato con l’Italia, può ottenere la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi, rispettivamente per uomini e donne, sommando i versamenti italiani con quelli esteri.

Anche in questo caso la quota di pensione pagata dall’INPS sarà determinata in base ai versamenti fatti nel nostro Paese mentre quella estera sarà calcolata secondo le regole del Paese estero.

Pensione di anzianità con l’“Opzione donna”.

L’anticipazione, però, comporta l’accettazione di un assegno pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo.

Il requisito per avvalersi di questa opportunità è quello di poter far valere, entro il 31 dicembre del 2021, 58 anni di età (elevati a 59 anni per chi ha contributi versati come artigiana o commerciante o coltivatrice diretta) e 35 anni di contributi, vale a dire la contribuzione versata o accreditata nel rispetto però del requisito dei 35 anni utile per il diritto alla pensione di anzianità. esclusi quelli per disoccupazione o malattia.

Sono, invece, esclusi quelli:

•   assenza dal lavoro per educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età

•   per assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore conviventi con handicap grave

•   l’anticipo di quattro mesi per ogni figlio, fino a un massimo di dodici mesi, o l’applicazione di un coefficiente di conversione del montante più favorevole.

L’accesso alla pensione avviene anche dopo la prima decorrenza utile. Quest’ultima, comunque, non può essere anteriore al 1° febbraio 2022, eccetto per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive della assicurazione generale obbligatoria per le quali la prima decorrenza è il 2 gennaio 2022.

Le lavoratrici del comparto scuola e dell’alta formazione artistica e musicale devono presentare domanda entro il 28 febbraio per accedere a pensione il 1° settembre o il 1° novembre 2022.

Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cosiddetta finestra mobile secondo la quale l’assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei già menzionati requisiti per le dipendenti, elevati a 18 mesi per le autonome.

Pensione anticipata a 64 anni in regime di computo con la Gestione Separata.

Chi ha contributi nella Gestione Separata ha a disposizione un particolare strumento normativo per ottenere la pensione di vecchiaia in questa gestione – comprensiva anche dei versamenti fatti come dipendente o autonomo – al compimento dei 63 anni di età, a cui vanno aggiunti gli incrementi per il crescere dell’aspettativa di vita.

A differenza della totalizzazione, il computo può essere esercitato solo da quei lavoratori in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’opzione al calcolo contributivo, vale a dire:

a) non più di 18 anni di versamenti al 31 dicembre del 1995;

b) almeno 15 anni complessivi di versamenti;

c) almeno 5 anni di contributi versati dopo il 1995; d) uno o più contributi mensili accreditati nella gestione separata, anche accavallati con altra tipologia di versamenti.

Attraverso il computo nella gestione separata, è possibile conseguire il diritto alla pensione per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 alla Gestione separata.

In pratica il lavoratore può accedere nel 2018 alla pensione di vecchiaia a 64 anni di età unitamente a 20 anni di contributi a condizione che l’importo pensionistico sia superiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale (importo che per il 2021 è di 1.288,78 euro).

La pensione così ottenuta è liquidata nell’ambito della Gestione separata e, di conseguenza calcolata interamente con il sistema contributivo.

La pensione anticipata per chi svolge “lavori usuranti”.

Dal 2011 i soggetti che sono stati adibiti, nel corso della loro vita, a lavori considerati “usuranti” (ad esempio, gli autisti di mezzi pubblici, i lavoratori notturni, etc.) possono andare in pensione con requisiti agevolati, rispetto alla generalità degli altri lavoratori.

Per tutti coloro che possono chiedere il beneficio in misura intera per i lavori usuranti (addetti alle attività particolarmente usuranti previste dal DM del 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio di trasporto pubblico di persone, lavoratori che svolgono attività di notte per tutto l’anno e lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni l’anno), dal 2016 si applica quota 97,6 data dalla somma di 61 anni e 7 mesi di età e 36 di contributi o di 62 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi, mentre per i lavoratori notturni che hanno tra 72 e 77 notti si applica quota 98,6, con un minimo di età anagrafica di 62 anni 7 mesi  e per quelli che hanno tra 64 e 71 notti si applica quota 99,6, con un minimo di età anagrafica di 63 anni e 7 mesi.

Per chi, per maturare il requisito, utilizza contributi versati da commerciante, artigiano o coltivatore diretto, tutti i valori appena indicati aumentano di una unità, come indicato nella tabella sottostante.

In tutti i casi, una volta raggiunti i requisiti si dovrà attendere l’apertura della “finestra mobile”, che per questa categoria di lavoratori rimane ancora in vigore.

Anticipo pensionistico (A.P.E.) sociale.

La possibilità di accedere alla pensione con l’A.P.E è consentita fino al 31 dicembre 2022.

Spetta:

a) disoccupato con ammortizzatori sociali scaduti;

b) invalido civile dal 74 per cento;

c) assiste familiari conviventi entro il primo grado gravemente handicappati;

d) è addetto a lavori faticosi o usuranti può ottenere l’APE sociale:

Tra cui:

•   Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate

•   Tecnici della salute

•   Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

•   Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

•   Portantini e professioni assimilate

Ai fini dell’accesso alla pensione non è più richiesta la condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell’intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI).

Può accedere all’APE sociale chi ha compiuto i 63 anni di età ed ha almeno 30 anni di versamenti (servono 36 anni per chi svolge lavori faticosi, ridotti a 32 per i lavoratori dell’edilizia).

L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione ma non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro; non è soggetta, infine, a rivalutazione ed è erogata per 12 mesi all’anno.

L’ISO pensione (esodo dei lavoratori anziani).

È la possibilità che viene data ai “lavoratori anziani”, dipendenti da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, di anticipare, sino ad un massimo di sette anni rispetto all’età pensionabile in vigore o al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata, il conseguimento del trattamento pensionistico.

Preliminarmente l’azienda deve sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali finalizzata alla gestione degli esuberi. Una volta sottoscritto l’accordo quadro i lavoratori sono liberi o meno di aderire all’ISO pensione.

L ‘azienda deve corrispondere, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione (da qui il nome di ISO pensione) per l’intero periodo di anticipo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento.

L’azienda dovrà versare, oltre all’assegno, anche la relativa copertura contributiva (cioè la contribuzione prevista), utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto alla pensione definitiva. In questo modo il lavoratore non avrà alcuna penalizzazione sulla pensione futura.

Al lavoratore spetta un assegno economico della durata massima di 7 anni (il termine di 4 è stato “allungato” a 7 dalla legge di bilancio per il 2018) anni che lo accompagnerà alla pensione di vecchiaia.

L’importo è pari a quello del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso all’ISO pensione.

Viene ovviamente esclusa la contribuzione che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di anticipo.

L’assegno sarà, quindi, sempre di importo leggermente inferiore all’importo di pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell’assegno in quanto mancante della contribuzione versata successivamente.

La prestazione è soggetta, inoltre, a tassazione ordinaria.

La R.I.T.A.

RITA è l’acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata che consente l’erogazione di un reddito in attesa di raggiungere l’età pensionabile.

La RITA ricorre al capitale accumulato dal lavoratore nei fondi di previdenza complementare. Questa somma, in sostanza, può essere riscossa in anticipo (sia parzialmente che totalmente a seconda delle esigenze dell’iscritto) sotto forma di rendita mensile in attesa che il lavoratore maturi il diritto alla pensione pubblica obbligatoria.

Possono accedere alla RITA due categorie di soggetti:

a) i lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi, a condizione che possano far valere un requisito contributivo complessivo di almeno20 anni di versamenti nel Fondo di previdenza obbligatoria;

b) lavoratori che sono inoccupati da più di 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi.

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