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Vaccino anti-Covid19: terminato l’obbligo, proseguono le cause

12 Dicembre 2022

Il 1 novembre 2022 è scaduto l’obbligo vaccinale previsto dal decreto legge n. 44/2021.

Di conseguenza, i lavoratori inadempienti sono stati riammessi in servizio a partire dal 2 novembre scorso.

Nei 19 mesi di applicazione, tuttavia, l’obbligatorietà del suddetto trattamento sanitario ha suscitato un ampio ed acceso dibattito sociale, sfociato non di rado nelle aule di tribunale, con controversie tuttora in corso.

Certo, la recente decisione della Corte Costituzionale – che il 1 dicembre scorso ha bocciato i ricorsi presentati dai cosiddetti no-vax, anche se le motivazioni del provvedimento non sono ancora note – calmerà gli animi ed eviterà l’avvio di contenziosi meramente esplorativi o avventati.

Le cause in corso, però, proseguiranno.

In questo ambito, molto interessante è la sentenza n.1589/2022 emessa il 17 novembre dal Tribunale di Torino e avente ad oggetto le contestazioni mosse da due medici che, essendo stati sospesi dal servizio per violazione dell’obbligo vaccinale (previa conforme sospensione da parte dell’Ordine dei Medici), hanno contestato tale provvedimento sia sotto il profilo della legittimità costituzionale delle norme, sia perché, a loro dire, l’Azienda sanitaria datrice di lavoro non avrebbe tentato di adibirli ad altre mansioni, non implicanti contatti interpersonali o rischio di contagio (cd. repechage).

Quanto alla prima eccezione, il Tribunale si è limitato a richiamare il messaggio diffuso il 1 dicembre 2022 dall’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale, secondo cui la Consulta “ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario. Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico”.

Per ciò che attiene, inoltre, alla presunta violazione dell’obbligo di repechage, il Giudice ha condivisibilmente osservato, innanzitutto, che l’onere di adibire il lavoratore no-vax, ove possibile, a mansioni non implicanti rischi di diffusione del contagio, comunque abrogato dal 15 dicembre 2021 per effetto del d.l. 172/2021, non poteva essere equiparato a quello gravante sul datore di lavoro in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, considerato “che il rapporto di lavoro veniva soltanto sospeso e soprattutto che non si trattava di una scelta discrezionale del datore di lavoro, per cui non potevano ritenersi applicabili i rigorosi criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di obbligo di repêchage”.

Inoltre, il Tribunale ha osservato che non è possibile, in un ente che eroga servizi sanitari, tenere completamente e costantemente separato il personale a contatto con l’utenza da quello che svolge mansioni “d’ufficio”, così come è impossibile mantenere separate le aree in cui circola l’utenza e il personale sanitario ad essa dedicato da quelle dove si svolgono le attività più propriamente tecniche o amministrative.

Quanto alla possibilità di ricollocare i lavoratori in smart working, inoltre, il Giudice ha in primo luogo “ribadito che lo svolgimento dell’attività lavorativa per il soggetto che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale è precluso, qualsiasi ne siano le modalità di esecuzione, ivi compresa, quindi, la modalità del lavoro agile”, osservando, inoltre, che – nonostante l’applicazione fattane durante la fase acuta del periodo emergenziale – lo smart working “non può mai comportare lo svolgimento del lavoro esclusivamente fuori sede ed anzi la presenza in sede deve essere quantitativamente prevalente”.

In conclusione, la sentenza analizzata ha ribadito la fondatezza, ragionevolezza e legittimità dell’obbligo vaccinale stabilito dalla legislazione emergenziale, chiarendo che “il lavoro agile (…) non può essere utilizzato per eludere l’obbligo vaccinale e quindi non può essere sostitutivo della misura di sicurezza ritenuta dal legislatore maggiormente idonea a contenere il rischio specifico di contrarre il Covid-19 in forma grave e di diffondere il virus ad altri”.

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