28 Gennaio 2022
È stata prorogata dal 31 gennaio al 28 febbraio, praticamente per l’intero prossimo mese di febbraio la validità dei certificati d’esenzione per la vaccinazione anti Sars-CoV-2. E non sarà necessario un nuovo rilascio di quelli già emessi. Lo prevede la circolare n. 5125 del Ministero della Salute.
Il 25 gennaio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 3, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 172/2021, che aveva introdotto importanti novità sull’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori.
In particolare, la suddetta legge ha modificato nuovamente l’ormai noto decreto legge 44/2021, estendendo – dal 15 febbraio 2022 – l’obbligo vaccinale anti COVID-19 anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi per conseguire l’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie che, ove non provvedano in tal senso, non potranno accedere alle strutture in cui si svolgono i tirocini stessi.
Inoltre, con una modifica all’articolo 4 del suddetto decreto, è stato precisato che i certificati di esenzione alla vaccinazione dei sanitari e degli operatori di interesse sanitario potranno ora essere emessi sia dal medico vaccinatore sia dal medico curante di medicina generale dell’assistito, così com’era previsto prima dell’entrata in vigore del decreto legge 172/2021.
Con riferimento, poi, ai provvedimenti di sospensione emanati tempo per tempo dalle autorità sanitarie locali, è stato finalmente chiarito che gli atti di sospensione adottati prima del 26 novembre 2021 restano validi fino alla nuova verifica dell’obbligo vaccinale, operata con le modalità ormai note e sancite dall’art. 4 del d.l. 44/2021.
Infine, la legge precisa – per i soli dipendenti pubblici – che l’assenza dal lavoro per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 sarà giustificata e retribuita, non comportando alcuna decurtazione del trattamento economico in godimento.