24 Giugno 2022
Alcune ordinanze emesse recentemente dal TAR Lombardia stanno creando incertezze circa i termini di differimento della vaccinazione per i soggetti guariti dal Covid-19.
Come rilevato nella news dello scorso 15 aprile, il Ministero della Salute – alla luce delle novità introdotte con il decreto legge 24/2022 – ha fornito, con una circolare del mese di marzo 2022, importanti chiarimenti in ordine al periodo di tempo in cui può essere effettuato il vaccino contro la SARS-CoV-2.
Nello specifico, il Ministero ha precisato che i soggetti che hanno contratto l’infezione dopo il completamento del ciclo primario possono effettuare la dose di richiamo (booster) solo a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dalla data del test che ha diagnosticato la positività, mentre per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione, e/o per coloro che l’abbiano contratta entro i primi 14 giorni dalla somministrazione di una dose del vaccino bidose, rimane invece il termine di 3 mesi (90 giorni).
Senonché, il Tar Lombardia ha ritenuto applicabile ai professionisti sanitari mai vaccinati che abbiano contratto il virus il termine semestrale di differimento della vaccinazione di cui alla circolare n. 32884 del 21 luglio 2021 anziché quello trimestrale di cui alla circolare n. 8284 del 3 marzo 2021.
Per tale motivo, le Federazioni nazionali delle professioni sanitarie hanno inviato al Ministero della Salute una specifica nota, a firma congiunta, per ricevere delucidazioni in merito ai termini di differimento della vaccinazione obbligatoria contro la SARS-CoV-2, sollecitando un intervento risolutivo che fornisca agli Ordini professionali un indirizzo univoco per evitare pregiudizi alla salute pubblica derivanti da un’erronea interpretazione delle circolari ministeriali.
Nelle more del pronunciamento del Ministero della Salute, alcune Federazioni stanno suggerendo ai vari Ordini territoriali di adottare nei confronti dei professionisti sanitari provvedimenti aderenti all’indirizzo espresso dal TAR della Lombardia (con l’applicazione, dunque, del termine semestrale e non trimestrale di ammissione in servizio dell’operatore sanitario guarito dal Covid-19 e mai vaccinato).
Tuttavia, come sopra rilevato, il termine trimestrale di differimento della vaccinazione per i soggetti non vaccinati che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 nonché quello quadrimestrale per i soggetti che hanno contratto l’infezione successivamente al completamento del ciclo primario era stato indicato proprio dal Ministero della Salute con una circolare del mese di marzo 2022 successiva a quelle citate dalle ordinanze del TAR Lombardia e che il Giudice amministrativo lombardo non sembra aver preso affatto in considerazione (suscitando, così, l’incertezza interpretativa rilevata dagli Ordini professionali).
Allo stato, pertanto, si ritiene che, fino a quando il Ministero della Salute non si sia espresso sui chiarimenti richiesti, si potrà continuare a considerare validi il termine trimestrale o quadrimestrale di differimento della vaccinazione per i soggetti guariti dal Covid-19.