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Utilizzo fraudolento del tirocinio: chiarimenti dell’INL

24 Maggio 2023

I tirocini formativi dovrebbero essere oggetto di un prossimo cambiamento, atteso che la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha imposto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni di definire nuove linee-guida in materia di tirocini extra-curriculari, ovvero svolti al di fuori di un percorso formativo di alternanza studio/lavoro.

Tale accordo, che avrebbe dovuto essere sottoscritto entro il 30 giugno 2022, non risulta tuttavia ancora stipulato.

Nel frattempo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 530/22, aveva già chiarito che sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle nuove linee guida si applicano quelle attualmente in vigore emanate a seguito dell’Accordo Stato/Regioni del 2017.

Tali regolamentazioni stabiliscono, ad esempio, quali possano essere i soggetti destinatari delle esperienze formative, quale è il numero e la durata massima dei tirocini attivabili, la misura della indennità di partecipazione da corrispondere ai tirocinanti e i casi in cui non possono essere validamente avviati i tirocini.

Di recente l’INL è nuovamente intervenuto in materia, con nota n. 453/23, formulando ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di promuovere o meno il ricorso avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento, ovvero quando gli organi ispettivi ritengano che, non ricorrendo i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale, il tirocinio simuli un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Ebbene, l’INL – richiamandosi alla legge di Bilancio 2022 – rammenta in primis che il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, tant’è che la legge prevede la sanzione dell’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto (e per ciascun giorno di tirocinio), laddove lo stesso sia svolto in maniera fraudolenta (cfr. art. 1 comma 723, legge n.234/2021).

L’Ispettorato, inoltre, precisa che, trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della “prescrizione obbligatoria”, provvedimento che viene applicato proprio in caso di reati di natura contravvenzionale in materia di lavoro e che conduce, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa.

Pertanto, conclude l’INL, nell’ipotesi in cui sia contestata la fraudolenza del tirocinio si ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro al fine di evitare indebite sovrapposizioni di giudicato con l’Autorità giudiziaria penale alla quale il personale ispettivo ha l’obbligo di riferire la notizia di reato in caso di inottemperanza del contravventore alla prescrizione obbligatoria.

Al di là della procedura sopra descritta, resta poi salva la possibilità per il tirocinante di agire in via giudiziaria con un ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine di ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del soggetto ospitante. In virtù delle considerazioni suesposte, è opportuno che il tirocinio – che costituisce un validissimo strumento per facilitare l’inserimento lavorativo e favorire l’acquisizione di competenze professionali – venga utilizzato nell’integrale rispetto dei requisiti prescritti dalle normative regionali di riferimento.

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