15 Novembre 2013
La Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro, con nota del 27 ottobre 2013, ha espresso il proprio parere in merito all’applicabilità alle c.d. sigarette elettroniche del divieto previsto dall’art. 51 della l. 3/2013, ai sensi del quale il fumo è vietato in tutti i locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti al pubblico o di quelli a ciò specificamente destinati e dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria.
A tal proposito, la Commissione ha precisato che i suddetti apparecchi elettronici, non contenendo tabacco, non sono totalmente assimilabili alle sigarette tradizionali e che, pertanto, il divieto di cui all’art. 51 cit. non trova applicazione tout court nei confronti degli stessi.
Tuttavia, la stessa nota ammette la necessità di ulteriori approfondimenti scientifici, in quanto non risultano essere stati accertati “effetti univoci (…) sull’impatto sulla salute negli ambienti chiusi del particolato inalato con l’uso della sigaretta elettronica, che può contenere oltre alla nicotina (…) altre sostanze quali: cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro”.
La Commissione, pertanto, ritiene che il datore di lavoro – ove intenda consentire l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei luoghi di lavoro – debba necessariamente valutare il relativo rischio in sede di redazione o di aggiornamento del DVR.
In alternativa, è ben possibile vietare l’utilizzo delle apparecchiature in questione nei locali aziendali, al fine di prevenire alla radice ogni rischio, esprimendo in maniera esplicita tale volontà.
Alla luce di quanto sopra – attese le particolari responsabilità che gravano sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie (che, oltre a dover proteggere la salute dei lavoratori, sono tenute a garantire un ambiente salubre ai pazienti ed agli utenti) – appare opportuno emanare appositi ordini di servizio, al fine di vietare l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali non appositamente destinati ai fumatori.