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Unioni civili, convivenze di fatto e permessi per assistere le persone disabili

9 Marzo 2017

L’Inps, con la recente circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, è intervenuta al fine di fornire chiarimenti in ordine all’estensione dei permessi e congedi per l’assistenza delle persone disabili anche ai conviventi di fatto o ai soggetti legati da unioni civili alla luce delle recenti novelle legislative e pronunce giurisprudenziali intervenute a tal riguardo.

In proposito, si è già segnalato con precedente news che la sentenza n. 213/2016 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 33, comma 3, l. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado.
Inoltre, il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la l. 76/2016 che, nell’introdurre l’istituto giuridico delle cd. unioni civili, dispone che “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Ciò posto, l’Inps, con la circolare in esame, ha definito gli effetti operativi delle decisioni (legislative e giudiziarie) sopra richiamate, precisando in particolare che solo la parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire sia dei permessi di cui alla l. 104/1992, sia del cd. congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001, mentre il convivente di fatto, in caso di assistenza dell’altro convivente, può godere solo dei primi (permessi ex l. 104) e non dei secondi (congedo straordinario).
A tali fini, inoltre, la circolare precisa che, per la qualificazione di “convivente”, deve farsi riferimento alla nozione contenuta nell’art. 1 l. 76/2016, secondo cui “per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”, nonché agli accertamenti effettuati ai fini della registrazione della convivenza all’anagrafe.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori legati da unioni civili, la sussistenza o meno di tale status può essere riscontrata mediante gli atti di unione civile debitamente registrati nell’archivio dello stato civile.
L’Inps, infine, ha precisato che le unioni civili (e, a maggior ragione, la mera convivenza di fatto) – a differenza del matrimonio – non determinano rapporti di affinità, cosicché i benefici di cui trattasi non potranno essere richiesti al fine di assistere un parente dell’altro convivente o parte dell’unione civile.

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