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Una non condivisibile pronuncia in materia di ticket mensa e ferie

31 Ottobre 2024

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25840/2024 ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva accertato il diritto di un lavoratore al pagamento delle differenze relative al periodo delle ferie godute, sul presupposto che la retribuzione percepita durante il periodo feriale non avesse ricompreso alcune indennità e il ticket-mensa.

Gli Ermellini, nel convalidare tale pronunzia, hanno affermato che «la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, ha precisato che con l’espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria».

I giudici di legittimità hanno dunque concluso che, sulla base degli orientamenti comunitari, al lavoratore in ferie spetta anche il pagamento del ticket mensa.

Tale ordinanza suscita inevitabilmente alcune perplessità in quanto si fonda su una asserita natura retributiva del ticket mensa, sempre sconfessata dalla stessa Corte di Cassazione. 

In particolare, la giurisprudenza ha da sempre affermato che il buono pasto non può costituire un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, non avendo lo stesso natura retributiva, bensì assistenziale, avendo lo scopo di risarcire il disagio del lavoratore nel dover consumare il pasto fuori casa per ragioni lavorative.

Tale concetto è stato più volte ribadito dai giudici di legittimità, secondo cui, stante la natura non retributiva, bensì di agevolazione di carattere assistenziale del c.d. buono pasto, è legittima la decisione con cui il datore di lavoro ne disponga unilateralmente la soppressione, non ostando a tale decisione il principio di irriducibilità della retribuzione (cfr ex multis Cass. n.16135/2020).

Alla luce di tali principi la recente ordinanza che, invece, afferma la maturazione del diritto al ticket-mensa durate il periodo feriale proprio sulla scorta del principio di irriducibilità della retribuzione non possa essere condivisa, ritenendosi più equo (e rispondente a diverse altre pronunzie di legittimità) il diverso principio per cui il lavoratore in ferie non ha necessità di consumare i propri pasti fuori casa in ragione dello svolgimento dell’attività lavorativa e, quindi, non ha diritto ad alcuna misura compensativa o assistenziale.

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