19 Luglio 2022
Il rocambolesco iter di conversione in legge del cosiddetto Decreto Aiuti (d.l. 50/2022), non ha portato con sé solo le dimissioni del presidente del Consiglio (poi respinte dal Presidente della Repubblica), ma anche alcune ulteriori misure di sussidio ai cittadini, fortemente colpiti dal rincaro del prezzo della vita.
In particolare, con la Legge di conversione (legge 91/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio), il Parlamento ha previsto un bonus una tantum che sarà concesso, al sussistere di alcuni precisi requisiti, ai lavoratori del settore privato impiegati con contratti di lavoro part-time ciclici verticali, nei cui confronti già la legge di Bilancio 2021 aveva previsto il riconoscimento pieno dei periodi lavorati ai fini previdenziali.
La misura costituisce attuazione di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021), che aveva previsto (al comma 971) l’istituzione di un fondo ad hoc di 30 milioni di euro presso il Ministero del Lavoro – proprio in favore di tale categoria di lavoratori – per gli anni 2022 e 2023.
La ratio dello strumento è quella di aiutare i lavoratori – che prestano regolarmente la propria attività in alcuni giorni del mese o in alcuni mesi dell’anno – a far fronte ai periodi di sospensione o interruzione dal lavoro cui segue un’inevitabile prolungata mancanza di trattamenti retributivi.
Il Ministro, però, aveva evidenziato che non sarebbe stato sufficiente un semplice e isolato decreto attuativo, essendo piuttosto necessario un vero e proprio provvedimento di rango primario, al fine di concedere un momento di respiro a soggetti che prestano la propria attività in modo non continuativo.
Ecco, quindi, l’intervento del Parlamento, mediante l’introduzione di una misura di sostegno sperimentale contenuta nel nuovo art. 2-bis del Decreto Aiuti.
Ma a chi spetta? Non a tutti i lavoratori part-time.
Infatti, i destinatari di tale bonus sono i soggetti dipendenti di aziende private che:
La misura sarà erogata direttamente dall’INPS (al contrario di quanto previsto per il bonus 200 euro esaminato con precedente focus del 27 giugno scorso) nel limite di spesa complessivo di 30 milioni e non concorrerà, per espressa previsione normativa, alla formazione del reddito imponibile né, tantomeno, sarà assoggettata a contribuzione.
L’aver percepito il bonus di 200 euro non esclude il diritto di poter beneficiare anche di questa nuova misura; infatti, anche se con diversi punti in comune (concessione una tantum, sottrazione dalla formazione del reddito, etc.), i due sostegni rimangono divisi e, pertanto, pienamente compatibili.
Insomma, il governo non ferma (anzi, incrementa) i provvedimenti a sostegno della popolazione al fine di fronteggiare l’attuale emergenza economica.
La legge è in vigore. Ora non ci resta che attendere il decreto attuativo del Ministero del Lavoro e una circolare chiarificatrice sugli aspetti operativi da parte dell’INPS.