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Ultime indicazioni in merito ai c.d. lavori usuranti

9 Settembre 2011

Con la recente circolare n. 22 del 10 agosto 2011, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune ulteriori indicazioni operative per l’applicazione della nuova normativa in materia di pensionamento anticipato per gli addetti ai lavori usuranti (d.lgs. 67/2011), in attesa dell’emanazione di un decreto ministeriale che completerà la regolamentazione della materia.
La suddetta circolare, ribadisce che – come anticipato con precedente nota, alla quale si rimanda per completezza – il c.d. prepensionamento spetta unicamente a quei dipendenti addetti alle lavorazioni definite usuranti dal d.lgs. 67/2011.

In particolare, per quanto riguarda le strutture sanitarie, la fattispecie prevalente è quella dei lavoratori notturni. Al riguardo, la circolare precisa che il beneficio in questione spetta unicamente alle seguenti categorie di dipendenti:
• lavoratori a turni ex art. 1, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 66/2003 (ossia qualsiasi lavoratore, di tutti i settori di attività, il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni), che prestino la loro attività nel periodo notturno come definito alla lett. d) del predetto comma 2 (ossia il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno:

  • non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009
  • non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
  • al di fuori dei casi di cui al punto precedente, lavoratori che prestino la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), del d.Lgs. n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo; al riguardo, come già precisato nella precedente nota sopra richiamata, deve ritenersi che, con tale dizione, il legislatore abbia inteso riferirsi a quei lavoratori che prestino attività notturna in tutti i giorni in cui è prevista la prestazione lavorativa (ad eccezione, pertanto, di quelli di riposo).

Il recente intervento del Ministero del Lavoro, ha ulteriormente precisato che – ai fini della sussistenza del diritto al prepensionamento – è necessario che i lavoratori precedentemente indicati abbiano svolto una o più delle attività lavorative definite usuranti, per un periodo di tempo pari:

  • ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
  • ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Qualora sussistano le condizioni sopra illustrate, i dipendenti possono accedere al beneficio del pensionamento anticipato (per la cui entità si rimanda alla nota precedentemente pubblicata), presentando una domanda alla sede territoriale dell’ente previdenziale competente entro il 30 settembre 2011 (qualora abbiano già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011) ovvero entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
In caso di presentazione tardiva della domanda, è previsto il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
• un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
• due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
• tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
Quanto ai contenuti della domanda, la circolare in esame dispone che, ai fini della procedibilità dell’istanza, il lavoratore debba:
• indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio di cui al d.lgs. 67/2011;
• specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative usuranti;
• allegare, in relazione alla specifica tipologia di lavorazione, la corrispondente documentazione minima necessaria.
Al riguardo, il Ministero ha predisposto una apposita tabella, indicante la documentazione minima richiesta a seconda della lavorazione svolta dal dipendente.
In particolare, per ciò che attiene ai lavoratori notturni, la suddetta tabella dispone che il dipendente debba fornire all’ente previdenziale:
almeno uno dei seguenti documenti: libro matricola, libro unico del lavoro, libretto di lavoro, comunicazioni al Centro per l’impiego di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro;
tutti i seguenti documenti: prospetti paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno, contratto individuale di lavoro indicante anche il contratto collettivo applicabile.
Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile tale documentazione (in copia, autenticata dallo stesso datore) entro trenta giorni dalla richiesta, nei limiti, tuttavia, degli obblighi di conservazione della stessa. In proposito, viene precisato che non è possibile, per le aziende, rilasciare dichiarazioni o certificazioni sostitutive dei documenti in questione.
Infine, con la circolare n. 22/2011, il Ministero è intervenuto anche in merito agli obblighi di comunicazione gravanti sui datori di lavoro.
Come già precedentemente illustrato, infatti, il d.lgs. 67/2011 dispone che il datore di lavoro, qualora occupi lavoratori notturni che possono beneficiare del pensionamento anticipato, debba comunicare, con periodicità annuale, alla DPL e ai competenti istituti previdenziali, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.
In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti a presentare entro il 30 settembre 2011 la comunicazione relativa al lavoro notturno svolto nell’anno 2010, ed entro il 31 marzo 2012 quella relativa al lavoro notturno del 2011 (Ministero del Lavoro, circ. 15/2011).

In proposito, tuttavia, le modalità operative per l’effettuazione di tali comunicazioni – le quali avrebbero dovuto essere rese note il 20 luglio scorso (mediante la predisposizione del modello “LAV-NOT”) – non sono ancora state emanate.
Per quanto sopra, il Ministero, mediante l’ultima circolare del 10 agosto scorso, pur rimandando ogni indicazione in merito ad un successivo intervento chiarificatore, ha invitato “tutto il personale ispettivo a tener conto delle oggettive difficoltà legate anche alla verifica circa la sussistenza dei presupposti per l’assolvimento dei predetti obblighi che incidono, evidentemente, sulla concreta esigibilità degli stessi, nell’ottica di una azione ispettiva essenzialmente volta a sanzionare esclusivamente fenomeni di irregolarità sostanziale e non meramente formale e burocratico”.

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