14 Luglio 2017
Con la news del 24 marzo 2017 sono state esaminate le agevolazioni che la legge di Bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) ha previsto per incentivare le assunzioni in alcune regioni di Italia, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia (cc.dd. “Regioni meno sviluppate”) nonché in Abruzzo, Molise e Sardegna (cc.dd. “Regioni in transizione”).
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, la predetta legge ha poi previsto – all’art. 1, commi 308-310 – ulteriori incentivi che si concretano nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico di tutti i datori di lavoro privati (dunque, a prescindere dalla Regione ove si svolga la prestazione lavorativa) che procedano a nuove assunzioni (o trasformazioni) a tempo indeterminato (anche part-time).
Con la recente circolare n. 109 del 10 luglio 2017, l’INPS ha indicato le modalità operative e le procedure per poter usufruire di tali agevolazioni.
In particolare l’ente previdenziale ha chiarito che:
• il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati (fatta eccezione per il lavoro domestico), a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno imprenditori.
Secondo quanto espressamente chiarito dalla circolare in esame, il beneficio spetta (tra gli altri) anche alle ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato ed iscritte nel registro delle persone giuridiche, agli enti morali ed agli enti ecclesiastici;
• l’esonero contributivo in oggetto spetta ai datori di lavoro che assumano, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro in determinate percentuali (segnatamente indicate dall’ente previdenziale). Inoltre, l’esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato in alta formazione;
• la misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua;
• il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione;
• come avvenuto anche per gli incentivi relativi alle assunzioni nelle Regioni del Sud Italia, sono stati ribaditi i principi stabiliti dall’art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015 in materia di incentivi all’assunzione.
Pertanto, a titolo esemplificativo, il beneficio non spetta:
– se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
– se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi;
– se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
La circolare ha, infine, precisato che gli incentivi in esame non sono cumulabili con le altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente, mentre sono cumulabili con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della Legge n. 68/1999 e s.m.i., nonché con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, comma 10- bis, della Legge n. 92/2012 e s.m.i.