21 Dicembre 2021
Con il recente messaggio n. 4529 del 18 dicembre u.s., l’Inps fornisce ulteriori indicazioni circa la verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dando così applicazione alle novità introdotte dall’Esecutivo con DPCM del 17 dicembre 2021.
Con il messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021, l’Inps aveva annunciato l’attivazione del servizio “Greenpass50+” per la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Tale servizio aveva già subito, nel tempo, diverse implementazioni con l’aggiunta di nuove funzionalità.
In particolare, risale al 3 novembre u.s. il rilascio della funzione che permette di associare ad ogni “Verificatore”, anche massivamente, un insieme ben definito di dipendenti, per i quali poter effettuare la verifica sul possesso del green-pass (cfr. messaggio n. 3768 del 3 novembre 2021), mentre il 15 novembre scorso è stata aggiunta la funzione che permette di selezionare massivamente i dipendenti oggetto della verifica importando un file contenente i codici fiscali degli stessi (cfr. messaggio n. 3948 del 15 novembre 2021).
Con il messaggio in commento l’Inps, a seguito dell’atteso DPCM del 17 dicembre 2021 in materia di controlli, interviene al fine di comunicare l’estensione della predetta modalità di verifica anche all’obbligo vaccinale del personale che opera presso le strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, nonché presso le strutture di cui all’art 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (e cioè tutte quelle soggette ad autorizzazione sanitaria).
Ad oggi, quindi, all’interno del servizio “Greenpass50+” è possibile scegliere tra tre differenti tipologie di accreditamento: verifica del possesso del green-pass ai sensi del D.P.C.M. del 12 ottobre 2021 (c.d. green pass base), verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale ai sensi del D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e del possesso del green-pass insieme.
Le fasi di gestione del nuovo processo di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte delle strutture, come descritto nel messaggio in commento, sono le medesime di quelle di gestione del processo di verifica del green pass base, e cioè:
1) fase di accreditamento, da parte delle aziende o propri intermediari;
2) fase di elaborazione, in cui l’INPS quotidianamente, in una finestra temporale predefinita, interroga la Piattaforma Nazionale-Digital Green Certificate (PN-DGC), per recuperare l’esito del rispetto dell’obbligo vaccinale;
3) fase di verifica, in cui i “Verificatori”, specificati in fase di accredito, possono effettuare la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale.
Nel dettaglio:
Si precisa che i datori di lavoro già accreditati per la verifica del possesso del green-pass base, nel caso in cui abbiano la necessità della verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale, per una parte o per tutti i propri dipendenti, dovranno accreditarsi esplicitamente alla nuova funzionalità di verifica, secondo le modalità già utilizzate per il primo accreditamento, accedendo al servizio “GreenPass50+” e selezionando la sezione “Rispetto Obbligo Vaccinale”.
Il già citato DPCM del 17 dicembre u.s., inoltre, prevede che l’utilizzo del nuovo sistema di controlli implichi l’implementazione di una adeguata architettura in materia di privacy, nonché l’adozione di una specifica informativa per il personale coinvolto nelle verifiche.
Resta confermato, infine, che le strutture, nei confronti del personale che non risulti in regola con l’obbligo vaccinale, dovranno avviare il procedimento di verifica in contraddittorio previsto dalla vigente normativa, invitando l’interessato a produrre entro cinque giorni (pena la sospensione dal servizio) la documentazione comprovante l’avvenuta somministrazione o l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa o la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi non oltre venti giorni dalla ricezione dell’invito (e trasmissione, da parte dell’operatore, della documentazione attestante l’inoculazione entro i successivi tre giorni) o, ancora, l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo previsto.