3 Maggio 2013
Anche l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11 del 30 aprile 2013, è (finalmente!) intervenuta al fine di fornire le necessarie indicazioni operative per l’applicazione della c.d. detassazione delle retribuzioni di produttività, disciplinata, per il 2013, dal DPCM del 22 gennaio 2013 e recentemente oggetto della nota n. 15/2013 del Ministero del Lavoro, già illustrata con precedente nota.
La circolare in esame, in particolare, chiarisce quali siano gli adempimenti a carico del datore di lavoro/sostituto di imposta, al quale, come negli anni passati, spetta il compito di “certificare” nel CUD il valore delle voci retributive da assoggettare all’aliquota agevolata del 10%.
In base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, del d.l. n. 93 del 2008 (espressamente richiamato dal DPCM cit.), infatti, “l’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta” e, pertanto, il datore di lavoro deve “applicare la tassazione sostitutiva in via automatica qualora egli stesso abbia rilasciato il CUD, in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l’intero anno 2012”.
Se, invece, il sostituto di imposta compente per l’anno 2013 non è lo stesso che ha rilasciato il CUD per i redditi dell’anno 2012 (CUD 2013), ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012, considerato che in tal caso il sostituto non è in grado di conoscere direttamente se nel 2012 il lavoratore abbia percepito più o meno di 40.000 euro a titolo di reddito di lavoro dipendente. Analoga comunicazione deve essere fatta dal lavoratore che nel 2012 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente.
In ogni caso, poi, secondo quanto precisato dalla circolare in esame, è sempre obbligo del dipendente comunicare al datore di lavoro se: a) nel corso del 2012, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d’imposta che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di euro 40.000 di reddito da lavoro dipendente; b) nel corso del 2013 abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di euro 2.500 prestabilito dalla norma.
Il sostituto d’imposta deve indicare separatamente nel CUD la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente. Il sostituto deve altresì indicare nel CUD la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.
La circolare, inoltre, fornisce ulteriori precisazioni in merito ai termini per il deposito degli accordi decentrati (e delle relative dichiarazioni di conformità) stipulati prima dell’entrata in vigore del DPCM del 22 gennaio 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2013.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate, discostandosi dalla prassi amministrativa dell’Inps relativa alla decontribuzione, ha chiarito che il suddetto DPCM deve considerarsi entrato in vigore alla data del 13 aprile 2013 (e, cioè, 15 giorni dopo la pubblicazione).
Di conseguenza, il deposito presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro (unitamente alla dichiarazione di conformità) degli accordi decentrati stipulati prima della data del 13 aprile 2013, potrà avvenire entro il 13 maggio 2013.
Si tratta, peraltro, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro durante il recente Forum Lavoro 2013, di termini ordinatori e non perentori, finalizzati unicamente ad assicurare “una ordinata e corretta assegnazione delle risorse”.
Si rammenta, inoltre, che gli accordi in materia di detassazione non hanno effetto retroattivo e, quindi, non esplicano i propri effetti nei confronti dei compensi erogati prima della loro stipula.
Tali accordi, tuttavia, potrebbero anche essere stati stipulati durante la vigenza della precedente disciplina (e, quindi, anche prima del 1 gennaio 2013); in tal caso, fermo restando l’obbligo di deposito entro il 13 maggio p.v., tali accordi – ove siano rispettosi dei requisiti previsti dal DPCM – consentiranno l’applicazione della detassazione sin dalla retribuzione del mese di gennaio 2013.
In tale ipotesi, ove sussistano tutti i requisiti previsti dal DPCM, i datori di lavoro potranno “applicare l’imposta sostitutiva con la prima retribuzione utile e recuperare il versamento di ritenute alla fonte operate in misura superiore, rispetto a quanto effettivamente dovuto a titolo di imposta sostitutiva, scomputando l’eccedenza nei versamenti successivi, secondo le modalità indicate nel d.P.R. n. 445 del 1997”.
Infine, la circolare precisa che nei casi in cui il datore di lavoro abbia assoggettato ad imposta sostitutiva retribuzioni in tutto o in parte non rientranti nei presupposti e limiti stabiliti dal decreto, sarà suo obbligo “versare la differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, con applicazione di sanzioni ed interessi”.
In tal caso, pertanto, salvo diverse precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro potrà versare le maggiori imposte dovute utilizzando la procedura di ravvedimento operoso.