15 Dicembre 2015
L’INPS, con messaggio del 3 novembre 2015 n. 6704, ha fornito ulteriori delucidazioni sulle modalità di godimento del congedo parentale con modalità oraria che sembra aver suscitato moltissimo interesse nella sfera dei destinatari.
In particolare l’ente previdenziale, in materia di cumulabilità dei congedi ad ore con altri riposi o permessi previsti dal Testo Unico contenente disposizioni sulla maternità e paternità (ovvero il d.lgs. n.151/2001), ha ribadito che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, può prevedere criteri di cumulabilità diversi da quelli stabiliti dall’art.32, comma 1-ter, del citato T.U., come modificato dal d.lgs. n. 80/15.
Tale disposizione recita testualmente che: «in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore su base oraria ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria…Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo…».
L’incumulabilità, precisa l’INPS, risponde evidentemente all’esigenza di “conciliare i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa”.
Esaminando i vari permessi e riposi previsti dal T. U. sulla maternità e paternità, pertanto risulta che:
• il congedo parentale ad ore non è cumulabile con il congedo parentale ad ore previsto per un altro figlio, trattandosi di permessi entrambi disciplinati dall’art. 32 del T.U.;
• il congedo parentale ad ore non è cumulabile con i riposi giornalieri (c.d. ex permessi per allattamento), trattandosi di permessi disciplinati dagli artt.39 e 40 del T.U. in favore della lavoratrice madre o del lavoratore padre;
• il congedo parentale ad ore non è cumulabile con i permessi orari fruiti in alternativa al congedo parentale prolungato fino al terzo anno di vita del bambino.
A tal riguardo si rammenta che, ai sensi degli artt. 33 e 42 del T.U., i genitori di minori con handicap in situazione di gravità accertata hanno diritto (attualmente entro il dodicesimo anno di vita del bambino) di godere di un prolungamento del congedo parentale della durata massima di tre anni, ovvero – in alternativa – di due ore di riposo giornaliero retribuito. Ebbene l’art. 42 del T.U. prevede espressamente che tali ore di permesso giornaliero siano compatibili con il congedo parentale ordinario ma, ai sensi della nuova disposizione introdotta dal d.lgs. n.80, evidentemente non quando il congedo parentale sia utilizzato in modalità oraria;
• il congedo parentale ad ore (pur nel silenzio della circolare previdenziale in esame) non si ritiene cumulabile, inoltre, con i permessi per malattia del figlio che i genitori possono utilizzare, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni, trattandosi di permessi disciplinati dall’art. 47. del T.U.;
• il congedo parentale ad ore, precisa l’INPS, è invece cumulabile con i permessi previsti dall’art, 33 della legge 104/92 fruiti con modalità oraria sia per sé stessi sia per assistere i familiari.
Come già sopra ricordato, comunque, i criteri di compatibilità possono anche essere diversamente regolamentati dalla contrattazione collettiva di livello anche aziendale.
A tale livello sarebbe opportuno anche disciplinare diversamente il termine di preavviso entro il quale i genitori sono tenuti ad avvertire il datore di lavoro della loro intenzione di utilizzare il congedo con modalità oraria.
Infatti, il comma 3 dell’art. 32 del T.U. prevede che, il genitore “salvi i casi di oggettiva impossibilità” deve preavvisare il datore di lavoro della intenzione di utilizzare il congedo parentale “secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi” e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni; il termine di preavviso è, invece, pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Stante la ristrettezza del suddetto termine, considerato che il datore di lavoro si troverebbe a sostituire il lavoratore per un orario finanche pari alla “metà dell’orario medio giornaliero”, sarebbe, pertanto, opportuno regolamentare diversamente il preavviso, concedendo al datore di lavoro un lasso di tempo maggiore per poter far fronte alle esigenze organizzative derivanti dalla improvvisa necessità di sostituzione.
Sotto tale profilo, pertanto, la scelta del legislatore appare criticabile, in quanto – nel contemperamento delle esigenze familiari e di tutela del bambino con quelle aziendali, avrebbe potuto prevedere un termine più ampio (come quello di 5 giorni previsto per il godimento del congedo parentale ordinario) ovvero rimettere espressamente (al fine di agevolare la contrattazione) anche agli accordi collettivi di livello aziendale la relativa disciplina.
In ogni caso, si ritiene che tra “le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria” – che il comma 1-ter dell’art. 32 del T.U. rimette agli accordi sindacali di qualsiasi livello – possa ricomprendersi anche la regolamentazione del preavviso, rivestendo tale ultimo elemento una particolare importanza per la gestione concreta del congedo in esame.