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Ulteriori approfondimenti sulla Legge di Bilancio 2019.

8 Gennaio 2019

Dopo aver esaminato nella precedente nota In vigore la Legge di Bilancio 2019: novità per le professioni sanitarie le principali novità introdotte dalla l. n. 145/2018 in materia di professioni sanitarie, si riportano di seguito le altre previsioni di interesse giuslavoristico contenute nella citata legge:

congedo di maternità (art.1, comma 485): all’articolo 16 del T.U. sulla maternità e paternità, dopo il comma 1, è inserita una nuova disposizione in virtù della quale è riconosciuta alle lavoratrici madri la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, nonché il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

smartworking ovvero c.d. “lavoro agile” (art.1, comma 486): la legge prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulino accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile siano tenuti, in ogni caso, a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero dai lavoratori che abbiano figli con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992;

congedo di paternità (art. 1, comma 278): la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, individuata dalla legge di Bilancio del 2017 in 4 giorni, è aumentata a 5 giorni per l’anno 2019;

bonus assunzione “eccellenze” (art. 1 comma 706): è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31dicembre 2019, assumano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute; b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute. Il predetto esonero è riconosciuto anche nell’ipotesi di assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ed in tal caso il limite massimo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto), nonché nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti sopra descritti;

bonus assunzione under 35 anni (art.1, comma 247): per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è prevista lo stanziamento di 500 milioni di euro per favorire – nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna – l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo è stato elevato al 100% l’esonero contributivo già previsto dall’art. 1- bis del “decreto dignità”, nel limite massimo di euro 8.060 su base annua (pari a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

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Pur essendo la legge di Bilancio già entrata in vigore in data 1° gennaio 2019 (cfr art. 19), è comunque prevista l’emanazione di ulteriori decreti ministeriali, provvedimenti di legge e regolamenti, tra i quali quelli destinati a disciplinare la c.d. “quota 100” per l’accesso al trattamento pensionistico prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (come stabiliti dalla riforma Fornero), a condizione che si siano perfezionati determinati presupposti anagrafici e contributivi (ovvero l’età di 62 anni compiuti e 38 anni di contribuzione versata).

Sempre la legge di Bilancio ha, inoltre, previsto (cfr art.1, comma 51) il raddoppio dell’Ires dal 12% al 24% per gli enti del Terzo Settore (tra cui istituti di assistenza sociale, fondazioni, enti ospedalieri, istituti di istruzione senza scopo di lucro), previsione che – secondo quanto annunciato dal Ministro del Lavoro – dovrebbe, tuttavia, essere modificata “nel primo provvedimento utile”.

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